Art. 32.
        Razionalizzazione e armonizzazione tassi di interesse
    1. I  tassi di interesse fissati dalle leggi regionali in materia
   di   incentivazione   alle  imprese  sono  uniformati  ai  criteri
   seguenti:
      a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito
   assistite  dal  contributo  a  carico  di  fondi  della Regione e'
   liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario e
   puo'  essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In
   ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non puo'
   superare   quello   di  riferimento  determinato  per  il  settore
   interessato  sulla  base  dei  criteri  fissati  dal Ministero del
   tesoro, maggiorato di due punti;
      b) le  operazioni  di  cui  alla  lettera a)  fruiscono  di  un
   contributo  in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in
   conto  canone,  nella  misura  del  60  per  cento  del  tasso  di
   riferimento   determinato   con   le   modalita'  stabilite  dalla
   lettera a).  La misura del contributo e' aumentata al 70 per cento
   nel  caso  in cui l'impresa richiedente sia costituita in forma di
   cooperativa;
      c) per  le  operazioni  di  credito  poste  in  essere  da enti
   pubblici  o  istituti  bancari  a  carico  di fondi costituiti con
   risorse  regionali,  il  tasso  di interesse da porre a carico dei
   beneficiari,  comprensivo  di ogni onere accessorio, e' pari al 40
   per cento del tasso di riferimento determinato con le modalita' di
   cui   alla   lettera a)   del   presente   comma.  Tale  tasso  e'
   ulteriormente  ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se
   l'impresa richiedente e' costituita in forma di cooperativa;
      d) il  presidente della Regione, su proposta dell'assessore per
   il  bilancio e le finanze, con proprio decreto puo' procedere alle
   modifiche   delle  misure  percentuali  indicate  alle  precedenti
   lettere b) e c);
      e) l'importo  massimo dell'aiuto non puo' superare in ogni caso
   quello stabilito per le corrispondenti operazioni creditizie dalla
   vigente legislazione regionale;
      f) la  disposizione  di  cui al presente comma e' notificata ai
   sensi  dell'art. 93, paragrafo 3, del Trattato CE, come intervento
   di  importanza minore trattandosi di modalita' piu' restrittiva di
   erogazione  di  aiuti esistenti. Fino a quando le disposizioni del
   presente  comma non  avranno  effetto si applicano le agevolazioni
   creditizie   secondo   gli  importi  previsti  dalla  legislazione
   vigente;
      g) l'intensita'  degli  aiuti finanziari alle imprese, a valere
   sulla  legislazione regionale, non puo' comunque superare i limiti
   fissati  dall'Unione  europea in materia di aiuti di Stato rivolti
   alle aree in ritardo di sviluppo;
      h) le disposizioni del presente comma comunque non si applicano
   alle  operazioni  di  credito  riguardanti  le  imprese  esercenti
   attivita'  connesse  con  i  prodotti  di  cui all'allegato II del
   Trattato CE.