Art. 32. Razionalizzazione e armonizzazione tassi di interesse 1. I tassi di interesse fissati dalle leggi regionali in materia di incentivazione alle imprese sono uniformati ai criteri seguenti: a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione e' liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario e puo' essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non puo' superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dal Ministero del tesoro, maggiorato di due punti; b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalita' stabilite dalla lettera a). La misura del contributo e' aumentata al 70 per cento nel caso in cui l'impresa richiedente sia costituita in forma di cooperativa; c) per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, e' pari al 40 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalita' di cui alla lettera a) del presente comma. Tale tasso e' ulteriormente ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se l'impresa richiedente e' costituita in forma di cooperativa; d) il presidente della Regione, su proposta dell'assessore per il bilancio e le finanze, con proprio decreto puo' procedere alle modifiche delle misure percentuali indicate alle precedenti lettere b) e c); e) l'importo massimo dell'aiuto non puo' superare in ogni caso quello stabilito per le corrispondenti operazioni creditizie dalla vigente legislazione regionale; f) la disposizione di cui al presente comma e' notificata ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3, del Trattato CE, come intervento di importanza minore trattandosi di modalita' piu' restrittiva di erogazione di aiuti esistenti. Fino a quando le disposizioni del presente comma non avranno effetto si applicano le agevolazioni creditizie secondo gli importi previsti dalla legislazione vigente; g) l'intensita' degli aiuti finanziari alle imprese, a valere sulla legislazione regionale, non puo' comunque superare i limiti fissati dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato rivolti alle aree in ritardo di sviluppo; h) le disposizioni del presente comma comunque non si applicano alle operazioni di credito riguardanti le imprese esercenti attivita' connesse con i prodotti di cui all'allegato II del Trattato CE.