Art. 33. Rimborso e rinegoziazione mutui 1. Le cooperative a proprieta' indivisa di cui al comma 1, dell'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, al comma 1, dell'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, nonche' le cooperative a proprieta' individuale, di cui al comma 2, dell'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni, devono rimborsare il capitale mutuato investito nell'immobile con l'interesse pari, rispettivamente, al 15 per cento ed al 25 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito a medio e lungo termine stabilito dal decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e dal decreto di attuazione del 21 dicembre 1994, fermo restando che tale interesse non puo', comunque, essere superiore all'1 per cento nel caso di cooperative a proprieta' indivisa ed al 4 per cento nel caso di cooperative a proprieta' individuale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' alle cooperative edilizie gia' incluse nei programmi di intervento regionale, formati ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79, e 5 dicembre 1977, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni, che alla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ancora stipulato l'atto pubblico di erogazione finale e quietanza dei mutui contratti con gli istituti di credito per la realizzazione di programmi costruttivi. 3. Al fine di favorire la rinegoziazione dei mutui gia' concessi alle cooperative edilizie assistiti da contributi a carico della Regione, in armonia a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai mutuatari che procedono alla predetta rinegoziazione un ulteriore contributo in misura tale da porre a carico degli stessi, per interessi e spese accessorie, tassi non superiori a quelli stabiliti al comma 1. Il contributo e' comunque concesso a condizione che l'onere complessivo a carico della Regione non risulti superiore a quello scaturente dai piani di ammortamento gia' in essere.