Art. 33.
                   Rimborso e rinegoziazione mutui
    1. Le  cooperative  a  proprieta'  indivisa  di  cui  al comma 1,
   dell'art. 7  della  legge  regionale  20 dicembre  1975, n. 79, al
   comma 1, dell'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95,
   nonche'  le  cooperative  a  proprieta'  individuale,  di  cui  al
   comma 2,  dell'art. 7  della  legge regionale 20 dicembre 1975, n.
   79,  al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977,
   n.  95,  e successive modifiche ed integrazioni, devono rimborsare
   il  capitale mutuato investito nell'immobile con l'interesse pari,
   rispettivamente,  al  15 per cento ed al 25 per cento del tasso di
   riferimento  per  le operazioni di credito a medio e lungo termine
   stabilito  dal decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e dal
   decreto  di  attuazione  del  21 dicembre 1994, fermo restando che
   tale  interesse  non  puo',  comunque,  essere superiore all'1 per
   cento  nel  caso  di cooperative a proprieta' indivisa ed al 4 per
   cento nel caso di cooperative a proprieta' individuale.
    2. Le  disposizioni  di cui al comma 1 si applicano altresi' alle
   cooperative  edilizie  gia'  incluse  nei  programmi di intervento
   regionale,  formati  ai  sensi  delle  leggi regionali 20 dicembre
   1975,  n.  79, e 5 dicembre 1977, n. 95, e successive modifiche ed
   integrazioni,  che alla data di pubblicazione della presente legge
   non  abbiano ancora stipulato l'atto pubblico di erogazione finale
   e quietanza dei mutui contratti con gli istituti di credito per la
   realizzazione di programmi costruttivi.
    3. Al  fine di favorire la rinegoziazione dei mutui gia' concessi
   alle  cooperative  edilizie assistiti da contributi a carico della
   Regione,  in armonia a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della
   legge  regionale  30 marzo 1998, n. 5, l'amministrazione regionale
   e'  autorizzata  a  concedere  ai  mutuatari  che  procedono  alla
   predetta  rinegoziazione un ulteriore contributo in misura tale da
   porre  a  carico  degli  stessi, per interessi e spese accessorie,
   tassi  non  superiori a quelli stabiliti al comma 1. Il contributo
   e' comunque concesso a condizione che l'onere complessivo a carico
   della  Regione non risulti superiore a quello scaturente dai piani
   di ammortamento gia' in essere.