Art. 34.
                       Interventi costruttivi
    1. Il  limite di impegno autorizzato con l'art. 1, comma 6, della
   legge  regionale  24 luglio  1997,  n.  25,  puo'  essere altresi'
   utilizzato,  entro  l'importo  massimo  di lire 2.300 milioni, per
   l'integrale copertura dell'onere relativo alla realizzazione degli
   interventi  costruttivi  riguardanti  le cooperative edilizie gia'
   ammesse  ai benefici di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975,
   n. 79, nel triennio 1981-1983.