Art. 34. Interventi costruttivi 1. Il limite di impegno autorizzato con l'art. 1, comma 6, della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, puo' essere altresi' utilizzato, entro l'importo massimo di lire 2.300 milioni, per l'integrale copertura dell'onere relativo alla realizzazione degli interventi costruttivi riguardanti le cooperative edilizie gia' ammesse ai benefici di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, nel triennio 1981-1983.