Art. 35. Proroga termini in materia di edilizia residenziale e di lavori pubblici 1. I termini previsti dall'art. 17 della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, e dal comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, sono prorogati al 31 dicembre 2000. 2. Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10, gia' prorogato con l'art. 11, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999. 3. All'art. 5 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 il termine "31 dicembre 1989" e' sostituito con il termine "31 dicembre 1998".