Art. 35.
Proroga  termini  in  materia  di  edilizia  residenziale e di lavori
                              pubblici
    1. I   termini   previsti   dall'art. 17  della  legge  regionale
   24 dicembre  1997,  n.  46, e dal comma 5 dell'art. 11 della legge
   regionale  23 gennaio  1998,  n.  3, sono prorogati al 31 dicembre
   2000.
    2. Il  termine di cui all'art. 1 della legge regionale 10 gennaio
   1995,  n.  10,  gia' prorogato con l'art. 11, comma 1, della legge
   regionale  23 gennaio  1998,  n.  3, e' ulteriormente prorogato al
   31 dicembre 1999.
    3. All'art. 5  della  legge  regionale  6 luglio  1990,  n. 10 il
   termine   "31 dicembre   1989"   e'   sostituito  con  il  termine
   "31 dicembre 1998".