Art. 36.
                    Programmi di opere pubbliche
    1. I  programmi  triennali  delle opere pubbliche per l'anno 1999
   possono includere oltre alle opere pubbliche munite di progetto ai
   sensi  dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 29 aprile 1985,
   n.   21,   come  sostituito  dall'art. 22  della  legge  regionale
   12 gennaio  1993,  n.  10  anche  opere  munite  di  progetto gia'
   tecnicamente  approvato  come  progetto  esecutivo  ai sensi della
   disciplina  vigente  prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge
   regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
    2. Le  disposizioni  di  cui  all'art. 150  della legge regionale
   1o settembre  1993,  n.  25 e successive modificazioni sono estese
   per l'anno 1999 ai programmi regionali di finanziamento, solamente
   per  le opere inserite nei programmi di finanziamento a valere sui
   fondi del Programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999.