Art. 36. Programmi di opere pubbliche 1. I programmi triennali delle opere pubbliche per l'anno 1999 possono includere oltre alle opere pubbliche munite di progetto ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 anche opere munite di progetto gia' tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10. 2. Le disposizioni di cui all'art. 150 della legge regionale 1o settembre 1993, n. 25 e successive modificazioni sono estese per l'anno 1999 ai programmi regionali di finanziamento, solamente per le opere inserite nei programmi di finanziamento a valere sui fondi del Programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999.