Art. 38.
          Contenimento spese per acquisto di beni e servizi
    1. Il contenimento delle spese per acquisto, fornitura ed affitto
   di  beni  e servizi da parte della Regione siciliana e' effettuato
   con  le  modalita'  di  cui  al  presente  articolo;  ad  analoghe
   finalita'  dovra'  corrispondere  l'attivita'  amministrativa  nei
   contratti attivi per cio' che concerne le spese connesse.
    2. Le   spese   per  acquisto  di  beni  e  servizi  relative  al
   funzionamento  della  Regione  e  degli  enti del settore pubblico
   regionale  che usufruiscono di contributi o trasferimenti di parte
   corrente  a  qualsiasi  titolo  a carico diretto o indiretto della
   Regione,  escluse  le  spese  obbligatorie  e  d'ordine  e  quelle
   relative alle manutenzioni e ai servizi di prevenzione e sicurezza
   nei  luoghi  di lavoro, per l'anno 1999 sono ridotte in misura non
   inferiore  al 15 per cento delle corrispondenti spese iscritte nel
   bilancio per l'esercizio 1998.
    3. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 25 marzo 1986, n.
   15, e' sostituito dal seguente:
    "Per  l'opera  prestata dagli istituti suddetti e a ristoro delle
   spese   di   amministrazione   sostenute,  viene  riconosciuta  ai
   medesimi,  dal  1o gennaio 1999, una commissione annuale pari allo
   0,50  per  cento  calcolata  sulle  somme  incassate  per  rate di
   ammortamento  ed  eventuali  interessi  di  mora  o  per  rimborsi
   anticipati  operati  dai  mutuatari  o  conseguiti  per effetto di
   procedure esecutive".