Art. 38. Contenimento spese per acquisto di beni e servizi 1. Il contenimento delle spese per acquisto, fornitura ed affitto di beni e servizi da parte della Regione siciliana e' effettuato con le modalita' di cui al presente articolo; ad analoghe finalita' dovra' corrispondere l'attivita' amministrativa nei contratti attivi per cio' che concerne le spese connesse. 2. Le spese per acquisto di beni e servizi relative al funzionamento della Regione e degli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di contributi o trasferimenti di parte corrente a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, escluse le spese obbligatorie e d'ordine e quelle relative alle manutenzioni e ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'anno 1999 sono ridotte in misura non inferiore al 15 per cento delle corrispondenti spese iscritte nel bilancio per l'esercizio 1998. 3. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, e' sostituito dal seguente: "Per l'opera prestata dagli istituti suddetti e a ristoro delle spese di amministrazione sostenute, viene riconosciuta ai medesimi, dal 1o gennaio 1999, una commissione annuale pari allo 0,50 per cento calcolata sulle somme incassate per rate di ammortamento ed eventuali interessi di mora o per rimborsi anticipati operati dai mutuatari o conseguiti per effetto di procedure esecutive".