Art. 40.
               Razionalizzazione della spesa sanitaria
    1. Al   fine   di   ottimizzare   l'impiego   delle  risorse,  il
   contenimento  delle  spese  per  acquisto, fornitura ed affitto di
   beni  e servizi, da parte delle aziende unita' sanitarie locali ed
   ospedaliere,  e'  effettuato  con  le modalita' di cui al presente
   articolo;   devono  altresi'  essere  contenuti  i  costi  per  la
   produzione di beni e servizi da parte delle stesse aziende.
    2. Per  l'acquisto  di beni e servizi, i direttori generali delle
   aziende  unita'  sanitarie  locali  ed  ospedaliere sono tenuti ad
   avvalersi  delle risultanze degli osservatori centrale e regionale
   degli  acquisti e dei prezzi di cui al comma 30, dell'art. 1 della
   legge 23 dicembre 1996, n. 662.
    3. Per  l'assegnazione  delle quote, l'assessore regionale per la
   sanita'  tiene conto dei risultati conseguiti dalle stesse aziende
   in  termini  di  razionalizzazione ed economicita' della spesa, in
   modo  che  gli  obiettivi di risparmio assegnati gravino in misura
   inversamente  proporzionale  sulle  aziende  che  hanno ottenuto i
   migliori  risultati  di  razionalizzazione  ed  economicita' della
   spesa   nonche'   di  risanamento.  Devono  in  ogni  modo  essere
   salvaguardati  in  sede di riparto delle somme relative alla spesa
   sanitaria  gli  obiettivi  di  tutela  della salute previsti dalle
   disposizioni in vigore e dai piani sanitari nazionali, nonche' gli
   standard qualitativi in atto nelle singole strutture.
    4. Per  il  ripiano  del disavanzo del settore sanitario a carico
   del  bilancio della Regione, le aziende unita' sanitarie locali ed
   ospedaliere  devono  alienare  prioritariamente  il patrimonio non
   destinato  ad  attivita'  assistenziali. A tal fine dette aziende,
   entro  tre  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
   legge,  devono  presentare all'assessorato regionale della sanita'
   un  inventario dei propri beni patrimoniali e richiedere specifica
   autorizzazione  di  alienazione.  Delle  predette  alienazioni  le
   aziende  devono  dare  comunicazione all'assessorato regionale del
   bilancio e delle finanze.
    5. L'erogazione  delle  ultime  tre  mensilita'  delle  quote  di
   compartecipazione  regionale  alla spesa sanitaria e' condizionata
   alla  presentazione  all'assessorato  regionale  della sanita' del
   conto  consuntivo  dell'anno  precedente. La mancata presentazione
   del  conto consuntivo entro l'esercizio successivo a quello cui si
   riferisce  comporta,  inoltre, l'immediata decadenza del direttore
   generale.
    6. I  direttori  generali  delle  aziende unita' sanitarie locali
   sono tenuti, nella veste di commissari liquidatori delle soppresse
   unita'  sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle
   rispettive  aziende,  a presentare all'assessorato regionale della
   sanita',  entro  sei  mesi  dall'entrata  in vigore della presente
   legge, i conti consuntivi delle soppresse unita' sanitarie locali,
   anche  avvalendosi,  in caso di effettiva accertata necessita', da
   notificare  alla  procura  regionale  della Corte dei conti, degli
   elementi  risultanti  dai  rendiconti  trimestrali delle soppresse
   unita'  sanitarie locali. L'inadempienza della citata disposizione
   senza   giustificato   motivo   comporta   l'immediata   decadenza
   dall'incarico di direttore generale.
    7. Al  comma  1 dell'art. 16 della legge regionale 30 marzo 1998,
   n. 5, le parole "un dodicesimo" sono sostituite con le parole "tre
   dodicesimi".