Art. 40. Razionalizzazione della spesa sanitaria 1. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, il contenimento delle spese per acquisto, fornitura ed affitto di beni e servizi, da parte delle aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere, e' effettuato con le modalita' di cui al presente articolo; devono altresi' essere contenuti i costi per la produzione di beni e servizi da parte delle stesse aziende. 2. Per l'acquisto di beni e servizi, i direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere sono tenuti ad avvalersi delle risultanze degli osservatori centrale e regionale degli acquisti e dei prezzi di cui al comma 30, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. Per l'assegnazione delle quote, l'assessore regionale per la sanita' tiene conto dei risultati conseguiti dalle stesse aziende in termini di razionalizzazione ed economicita' della spesa, in modo che gli obiettivi di risparmio assegnati gravino in misura inversamente proporzionale sulle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati di razionalizzazione ed economicita' della spesa nonche' di risanamento. Devono in ogni modo essere salvaguardati in sede di riparto delle somme relative alla spesa sanitaria gli obiettivi di tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e dai piani sanitari nazionali, nonche' gli standard qualitativi in atto nelle singole strutture. 4. Per il ripiano del disavanzo del settore sanitario a carico del bilancio della Regione, le aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere devono alienare prioritariamente il patrimonio non destinato ad attivita' assistenziali. A tal fine dette aziende, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare all'assessorato regionale della sanita' un inventario dei propri beni patrimoniali e richiedere specifica autorizzazione di alienazione. Delle predette alienazioni le aziende devono dare comunicazione all'assessorato regionale del bilancio e delle finanze. 5. L'erogazione delle ultime tre mensilita' delle quote di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria e' condizionata alla presentazione all'assessorato regionale della sanita' del conto consuntivo dell'anno precedente. La mancata presentazione del conto consuntivo entro l'esercizio successivo a quello cui si riferisce comporta, inoltre, l'immediata decadenza del direttore generale. 6. I direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali sono tenuti, nella veste di commissari liquidatori delle soppresse unita' sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende, a presentare all'assessorato regionale della sanita', entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i conti consuntivi delle soppresse unita' sanitarie locali, anche avvalendosi, in caso di effettiva accertata necessita', da notificare alla procura regionale della Corte dei conti, degli elementi risultanti dai rendiconti trimestrali delle soppresse unita' sanitarie locali. L'inadempienza della citata disposizione senza giustificato motivo comporta l'immediata decadenza dall'incarico di direttore generale. 7. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, le parole "un dodicesimo" sono sostituite con le parole "tre dodicesimi".