Art. 41.
                           Blocco concorsi
    1. Fino  al 31 dicembre 1999 e' fatto divieto all'amministrazione
   regionale   ed  agli  enti  del  settore  pubblico  regionale  che
   usufruiscono  di  contributi  o  trasferimenti di parte corrente a
   qualsiasi  titolo  a  carico  diretto o indiretto della Regione di
   indire  concorsi  interni  o  concorsi  per  l'assunzione di nuovo
   personale.  Il  blocco  di  cui  sopra  non si applica ai concorsi
   esterni  per  l'assunzione  di  personale  da inquadrare nei ruoli
   tecnici  dell'amministrazione  regionale  dei  beni  culturali  ed
   ambientali.
    2. Per  le  aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e gli altri
   enti  del  servizio  sanitario  nazionale, si applicano le vigenti
   norme statali in materia di assunzione del personale.