Art. 41. Blocco concorsi 1. Fino al 31 dicembre 1999 e' fatto divieto all'amministrazione regionale ed agli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di contributi o trasferimenti di parte corrente a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione di indire concorsi interni o concorsi per l'assunzione di nuovo personale. Il blocco di cui sopra non si applica ai concorsi esterni per l'assunzione di personale da inquadrare nei ruoli tecnici dell'amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali. 2. Per le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e gli altri enti del servizio sanitario nazionale, si applicano le vigenti norme statali in materia di assunzione del personale.