Art. 42. Rapporto di lavoro a tempo parziale 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e' introdotto nella Regione siciliana il rapporto di lavoro a tempo parziale con riguardo a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche funzionali dei dipendenti regionali, mediante trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, su richiesta dei dipendenti, alle condizioni e con le modalita' di cui alle seguenti lettere: a) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente dopo sessanta giorni dalla presentazione della domanda nella quale deve essere indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere; b) il personale che opta per il rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a svolgere altra attivita' lavorativa, sia dipendente che autonoma, qualora la prestazione lavorativa a tempo parziale non sia superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno e purche' l'attivita' da svolgere non sia in contrasto o comunque in conflitto di interessi con l'amministrazione regionale. Entro quindici giorni dall'inizio dell'eventuale attivita' lavorativa esterna, il dipendente e' tenuto a darne comunicazione all'amministrazione nella quale presta servizio. Analogamente deve comunicare le eventuali successive variazioni; c) il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto con l'indicazione della durata e dell'articolazione della prestazione lavorativa. Il tempo parziale puo' essere articolato con prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi o solo su alcuni giorni della settimana; d) il dipendente a tempo parziale ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta da inoltrare con un preavviso di almeno trenta giorni e previa cessazione dell'eventuale attivita' lavorativa esterna; e) con contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, sono stabiliti criteri e modalita' di applicazione dell'istituto del lavoro a tempo parziale con particolare riferimento all'individuazione dei limiti massimi autorizzabili, con riguardo alla dotazione organica di ciascuna qualifica funzionale, alle riserve per comprovati motivi di famiglia e al trattamento economico anche accessorio; f) l'istituto del lavoro a tempo parziale si applica anche al personale degli enti del settore pubblico regionale; g) per quanto non previsto dal presente comma si fa rinvio al vigente ordinamento previsto per i dipendenti dello Stato.