Art. 42.
                 Rapporto di lavoro a tempo parziale
    1. A  decorrere  dall'entrata  in vigore della presente legge, e'
   introdotto  nella  Regione siciliana il rapporto di lavoro a tempo
   parziale con riguardo a tutti i profili professionali appartenenti
   alle   varie   qualifiche  funzionali  dei  dipendenti  regionali,
   mediante  trasformazione  del  rapporto di lavoro da tempo pieno a
   parziale,  su  richiesta  dei dipendenti, alle condizioni e con le
   modalita' di cui alle seguenti lettere:
      a) la  trasformazione  del  rapporto di lavoro da tempo pieno a
   tempo  parziale avviene automaticamente dopo sessanta giorni dalla
   presentazione  della  domanda  nella  quale  deve  essere indicata
   l'eventuale  attivita'  di  lavoro  subordinato  o autonomo che il
   dipendente intende svolgere;
      b) il  personale  che  opta  per  il rapporto di lavoro a tempo
   parziale  ha  diritto  a  svolgere altra attivita' lavorativa, sia
   dipendente che autonoma, qualora la prestazione lavorativa a tempo
   parziale non sia superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno
   e  purche' l'attivita' da svolgere non sia in contrasto o comunque
   in  conflitto  di interessi con l'amministrazione regionale. Entro
   quindici  giorni  dall'inizio  dell'eventuale attivita' lavorativa
   esterna,   il   dipendente   e'   tenuto   a  darne  comunicazione
   all'amministrazione nella quale presta servizio. Analogamente deve
   comunicare le eventuali successive variazioni;
      c) il  rapporto  di  lavoro  a tempo parziale deve risultare da
   atto  scritto  con l'indicazione della durata e dell'articolazione
   della  prestazione  lavorativa.  Il  tempo  parziale  puo'  essere
   articolato  con  prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni
   lavorativi o solo su alcuni giorni della settimana;
      d) il   dipendente   a   tempo   parziale   ha   diritto   alla
   ricostituzione  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  previa
   richiesta  da inoltrare con un preavviso di almeno trenta giorni e
   previa cessazione dell'eventuale attivita' lavorativa esterna;
      e) con  contrattazione  collettiva  ai  sensi dell'art. 3 della
   legge  regionale  19 giugno  1991, n. 38, sono stabiliti criteri e
   modalita'   di  applicazione  dell'istituto  del  lavoro  a  tempo
   parziale con particolare riferimento all'individuazione dei limiti
   massimi  autorizzabili,  con  riguardo  alla dotazione organica di
   ciascuna  qualifica funzionale, alle riserve per comprovati motivi
   di famiglia e al trattamento economico anche accessorio;
      f) l'istituto  del  lavoro a tempo parziale si applica anche al
   personale degli enti del settore pubblico regionale;
      g) per  quanto  non previsto dal presente comma si fa rinvio al
   vigente ordinamento previsto per i dipendenti dello Stato.