Art. 45. Soppressione fondo concessione prestiti 1. Il fondo per la concessione di prestiti ai dipendenti e pensionati della Regione, costituito ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, e' soppresso. Sono conseguentemente abrogate le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo del medesimo art. 16. 2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, il contributo per fondo credito a carico del personale, di cui al quarto comma dell'art. 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, e' soppresso e la relativa disposizione e' abrogata. I contributi versati fino alla data di entrata in vigore della presente legge non sono rimborsabili. 3. Sono fatti salvi gli impegni assunti e i pagamenti disposti a carico dei capitoli 50552 e 50553 dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 1999, nei limiti dei dodicesimi utilizzabili a norma della relativa legge di approvazione. 4. Il presidente della Regione e' autorizzato a stipulare convenzioni con banche ed altre istituzioni finanziarie per la concessione di prestiti a tasso agevolato al personale regionale in servizio e in quiescenza, dietro cessione di quote dello stipendio o della pensione per periodi di cinque o dieci anni e fino ad un massimo di un quinto di tali emolumenti comprensivi dell'indennita' di contingenza e al netto delle ritenute di legge, con garanzia contro i rischi di perdite a carico dell'amministrazione regionale nei limiti dell'indennita' di buonuscita maturata dal dipendente. Negli stessi termini devono intendersi autorizzati i legali rappresentanti degli enti per i cui dipendenti operi il regime della equiparazione giuridica ed economica al personale regionale.