Art. 45.
               Soppressione fondo concessione prestiti
    1. Il  fondo  per  la  concessione  di  prestiti  ai dipendenti e
   pensionati  della  Regione, costituito ai sensi dell'art. 16 della
   legge  regionale  3 maggio  1979, n. 73, e successive modifiche ed
   integrazioni,  e'  soppresso.  Sono  conseguentemente  abrogate le
   disposizioni  di cui ai commi primo, secondo, terzo, ottavo, nono,
   decimo ed undicesimo del medesimo art. 16.
    2. In  relazione a quanto disposto dal comma 1, il contributo per
   fondo   credito   a   carico  del  personale,  di  cui  al  quarto
   comma dell'art. 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e
   successive  modifiche  ed integrazioni, e' soppresso e la relativa
   disposizione  e'  abrogata. I contributi versati fino alla data di
   entrata in vigore della presente legge non sono rimborsabili.
    3. Sono  fatti salvi gli impegni assunti e i pagamenti disposti a
   carico  dei  capitoli 50552 e 50553 dell'esercizio provvisorio del
   bilancio  della Regione per l'anno 1999, nei limiti dei dodicesimi
   utilizzabili a norma della relativa legge di approvazione.
    4. Il   presidente  della  Regione  e'  autorizzato  a  stipulare
   convenzioni  con  banche  ed  altre istituzioni finanziarie per la
   concessione  di  prestiti a tasso agevolato al personale regionale
   in  servizio  e  in  quiescenza,  dietro  cessione  di quote dello
   stipendio  o  della  pensione per periodi di cinque o dieci anni e
   fino  ad  un  massimo  di un quinto di tali emolumenti comprensivi
   dell'indennita' di contingenza e al netto delle ritenute di legge,
   con    garanzia    contro   i   rischi   di   perdite   a   carico
   dell'amministrazione   regionale  nei  limiti  dell'indennita'  di
   buonuscita  maturata  dal  dipendente. Negli stessi termini devono
   intendersi  autorizzati  i  legali rappresentanti degli enti per i
   cui  dipendenti  operi  il regime della equiparazione giuridica ed
   economica al personale regionale.