Art. 46.
                 Enti locali. Personale in mobilita'
    1. Gli   enti  locali  che  inquadrano  personale  nella  propria
   dotazione  organica  o  anche  al  di fuori di essa per mobilita',
   derivante  da  esubero  da  altro  ente  locale  sulla  base della
   legislazione     vigente,    usufruiscono    dei    corrispondenti
   trasferimenti   finanziari   regionali   riguardanti  il  medesimo
   personale  in  mobilita'  gia'  assunto in forza di autorizzazione
   regionale.