Art. 46. Enti locali. Personale in mobilita' 1. Gli enti locali che inquadrano personale nella propria dotazione organica o anche al di fuori di essa per mobilita', derivante da esubero da altro ente locale sulla base della legislazione vigente, usufruiscono dei corrispondenti trasferimenti finanziari regionali riguardanti il medesimo personale in mobilita' gia' assunto in forza di autorizzazione regionale.