Art. 47. Trasporto scolastico 1. All'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, e' aggiunto il seguente comma: "Una ulteriore quota del fondo, pari al costo del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, rimane nella disponibilita' dell'assessorato regionale degli enti locali per essere assegnata ai comuni interessati, che documentano la spesa sostenuta nell'anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il servizio pubblico di linea e per l'effettiva frequenza".