Art. 47.
                        Trasporto scolastico
    1. All'art. 4  della  legge  regionale  5 gennaio  1999, n. 4, e'
   aggiunto il seguente comma:
    "Una  ulteriore  quota  del  fondo,  pari  al costo del trasporto
   interurbano  degli  alunni  delle  scuole  medie superiori, rimane
   nella  disponibilita' dell'assessorato regionale degli enti locali
   per  essere  assegnata  ai  comuni interessati, che documentano la
   spesa  sostenuta nell'anno precedente, in rapporto al costo per il
   trasporto  con  il  servizio  pubblico  di linea e per l'effettiva
   frequenza".