Art. 48. Adeguamento e armonizzazione normative regionali in materia di lavoro 1. La legislazione della Regione siciliana e' conformata alla legge 23 dicembre 1998, n. 448 secondo quanto disposto dalle lettere seguenti: a) al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, dopo la parola "assunzione" aggiungere "ovvero dal trentasettesimo al settantaduesimo mese per le assunzioni che ricadono sotto la previsione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448"; b) al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 aggiungere: "1-bis. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione concede l'autorizzazione allo sgravio contributivo dal primo al settantaduesimo mese esclusivamente per le assunzioni non previste dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 1-ter. La concessione dei contributi a carico della Regione previsti dal presente articolo, per gli esercizi successivi all'anno 2001, e' subordinata alla relativa autorizzazione di spesa"; c) al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1997,n. 30 sostituire le parole "45 giorni" con le parole "90 giorni". 2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 1o settembre 1993, n. 25 dopo la parola "enti" sono aggiunte le parole "ivi comprese le loro sedi di coordinamento regionale". Alla fine del medesimo articolo sono aggiunte le parole "la spesa derivante e' contenuta nei limiti del finanziamento decretato". 3. Il termine di sei mesi di cui al quarto comma dell'art. 2 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, in sede di prima attuazione, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai progetti di lavoro di pubblica utilita' di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, trova applicazione il richiamato quarto comma dell'art. 2 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468. Al fine di consentire la piena attivazione degli interventi di cui al presente comma, la commissione regionale per l'impiego, in caso di rinuncia dei soggetti promotori ed attuatori, puo' autorizzare il subentro, quale ente promotore o attuatore, di altri soggetti che ne facciano richiesta, legittimati a promuovere lavori socialmente utili in forza della disciplina vigente. Restano in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai lavoratori gia' assegnati ai progetti, ovvero per i quali siano in corso le procedure di assegnazione. 4. Ai fini dell'armonizzazione della normativa regionale in materia di lavoro con i principi direttivi contenuti nel decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il governo della Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta una o piu' iniziative legislative per la riorganizzazione dei servizi all'impiego, delle politiche attive del lavoro e dei servizi ispettivi.