Art. 48.
Adeguamento e armonizzazione normative regionali in materia di lavoro
    1. La  legislazione  della  Regione  siciliana e' conformata alla
   legge  23 dicembre  1998,  n.  448  secondo  quanto disposto dalle
   lettere seguenti:
      a) al  comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 7 agosto 1997,
   n.   30,  dopo  la  parola  "assunzione"  aggiungere  "ovvero  dal
   trentasettesimo  al  settantaduesimo  mese  per  le assunzioni che
   ricadono  sotto  la previsione dell'art. 3 della legge 23 dicembre
   1998, n. 448";
      b) al  comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 7 agosto 1997,
   n. 30 aggiungere:
    "1-bis. L'assessore   regionale  per  il  lavoro,  la  previdenza
   sociale,  la  formazione  professionale  e  l'emigrazione  concede
   l'autorizzazione   allo   sgravio   contributivo   dal   primo  al
   settantaduesimo mese esclusivamente per le assunzioni non previste
   dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    1-ter. La  concessione  dei  contributi  a  carico  della Regione
   previsti  dal  presente  articolo,  per  gli  esercizi  successivi
   all'anno  2001,  e'  subordinata  alla  relativa autorizzazione di
   spesa";
      c) al   comma 2  dell'art. 5  della  legge  regionale  7 agosto
   1997,n.  30  sostituire  le  parole  "45 giorni" con le parole "90
   giorni".
    2. Al  comma 2  dell'art. 2  della  legge  regionale 1o settembre
   1993,  n.  25  dopo  la parola "enti" sono aggiunte le parole "ivi
   comprese  le  loro sedi di coordinamento regionale". Alla fine del
   medesimo  articolo  sono aggiunte le parole "la spesa derivante e'
   contenuta nei limiti del finanziamento decretato".
    3. Il  termine di sei mesi di cui al quarto comma dell'art. 2 del
   decreto  legislativo  1o dicembre  1997,  n. 468, in sede di prima
   attuazione, decorre dalla data di entrata in vigore della presente
   legge.  Ai  progetti  di  lavoro  di  pubblica  utilita' di cui al
   decreto  legislativo  7 agosto 1997, n. 280, trova applicazione il
   richiamato   quarto  comma  dell'art. 2  del  decreto  legislativo
   1o dicembre   1997,  n.  468.  Al  fine  di  consentire  la  piena
   attivazione   degli  interventi  di  cui  al  presente  comma,  la
   commissione  regionale  per  l'impiego,  in  caso  di rinuncia dei
   soggetti  promotori  ed  attuatori,  puo' autorizzare il subentro,
   quale  ente  promotore  o  attuatore,  di  altri  soggetti  che ne
   facciano  richiesta,  legittimati  a promuovere lavori socialmente
   utili  in  forza  della  disciplina  vigente. Restano in ogni caso
   salvi  i  diritti  acquisiti  dai  lavoratori  gia'  assegnati  ai
   progetti,  ovvero  per  i  quali  siano  in  corso le procedure di
   assegnazione.
    4. Ai  fini  dell'armonizzazione  della  normativa  regionale  in
   materia  di  lavoro con i principi direttivi contenuti nel decreto
   legislativo  23 dicembre  1997,  n. 469, il governo della Regione,
   entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
   presente  legge, presenta una o piu' iniziative legislative per la
   riorganizzazione  dei  servizi all'impiego, delle politiche attive
   del lavoro e dei servizi ispettivi.