Art. 49. Disposizioni per l'attuazione di interventi dello Stato e dell'Unione europea 1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le assegnazioni finanziarie dello Stato, assegnate alla Regione siciliana con deliberazione del CIPE, relative ad interventi non appaltati al 30 giugno 1999, il presidente della Regione e' autorizzato a predisporre ed attuare appositi piani di utilizzo delle predette risorse. 2. Per i piani di utilizzo di cui al comma 1 e relativi agli interventi per le attivita' ed i servizi alle imprese collegabili allo sviluppo locale, il presidente della Regione provvede applicando i criteri previsti dalla sottomisura 1.4.B del programma operativo plurifondo 1994-1999 ed i benefici di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488. 3. E' attribuita alla presidenza della Regione la competenza relativa all'attuazione degli interventi per l'utilizzazione dei finanziamenti erogati alla Regione ai sensi del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, e della delibera CIPE del 18 dicembre 1996. 4. Le amministrazioni cui compete l'attuazione dei singoli sottoprogrammi, delle singole misure previste dal programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999, delle sovvenzioni globali, degli altri programmi di iniziativa comunitaria nonche' dei progetti relativi, sono tenute a definire entro il 30 giugno 1999 l'istruttoria concernente i relativi interventi al fine dell'adozione degli atti giuridicamente vincolanti di cui alle decisioni comunitarie di approvazione dei programmi stessi entro i termini previsti. 5. Decorso il termine del 30 giugno 1999, il presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro quindici giorni alle disposizioni previste nel comma 4, nomina, per gli enti diversi dall'amministrazione regionale, un commissario per l'adozione dei necessari adempimenti entro i successivi trenta giorni. 6. Le misure ed i sottoprogrammi che, alla data del 31 agosto 1999 non hanno dato luogo ad atti giuridicamente vincolanti o la cui adozione non sia compatibile con i tempi fissati dall'Unione europea, come verificato dal commissario di cui al comma 5, sono riprogrammati entro il 30 settembre 1999 dal presidente della Regione sentita la giunta regionale. 7. Per le misure o sottoprogrammi per i quali sono gia' stati emessi i decreti assessoriali di finanziamento, le aperture di credito a favore dei legali rappresentanti degli enti beneficiari sono limitate alle sole somme indispensabili per pervenire all'appalto dei lavori. L'accreditamento delle ulteriori somme, ivi comprese le spese tecniche di progettazione, resta subordinato alla stipula del contratto di appalto per la realizzazione dell'intervento, nel rispetto dei termini fissati dall'Unione europea. 8. Gli uffici periferici di ciascun ramo dell'amministrazione regionale sono tenuti a costituire, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, unita' operative per la vigilanza, il controllo ed il monitoraggio delle opere finanziate dal programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999. Gli assessorati sprovvisti di uffici periferici a valenza tecnica sono tenuti ad avvalersi delle sezioni costituite presso gli uffici del Genio civile. 9. Per l'anno in corso, la commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attivita' della comunita' europea dell'assemblea regionale siciliana provvede ad emanare i pareri di propria competenza entro dieci giorni dal ricevimento delle richieste. Trascorso detto termine il parere si intende reso favorevolmente. 10. I disegni di legge recanti aiuti di Stato sono notificati, ai sensi dell'art. 93 del trattato CE, alla Commissione europea nel testo licenziato dalle commissioni legislative cosi' come trasmesso al presidente della Regione dalla presidenza dell'assemblea regionale siciliana. 11. In sede di approvazione dei disegni di legge da parte dell'assemblea regionale siciliana sono indicati in apposita norma di salvaguardia le parti da notificare alla comunita europea ai sensi del citato art. 93 del trattato CE. 12. Gli atti finalizzati agli adempimenti relativi all'attuazione del programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999 costituiscono priorita' operative. Gli uffici interessati sono tenuti a darvi corso con precedenza ad ogni altro adempimento, anche in deroga alle disposizioni del comma 3, dell'art. 4, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. 13. Ferma restando la data del 31 dicembre 1999 quale termine ultimo per l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti relativi a finanziamenti a carico del programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999, le somme assegnate ad uffici periferici della Regione possono essere utilizzate dagli stessi per il finanziamento di progetti presentati anche in anni successivi all'assegnazione medesima. 14. Dopo il comma 4, dell'art. 16 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e' inserito il seguente comma 4-bis: "4-bis. I direttori regionali, relativamente all'attuazione dei programmi indicati al comma 4, esercitano i compiti ed i poteri previsti dall'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni". 15. Al comma 2, dell'art. 36 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, dopo le parole "dallo Stato o dalla Regione" sono aggiunte le parole "o ad altri strumenti di programmazione negoziale".