Art. 49.
Disposizioni per l'attuazione di interventi dello Stato e dell'Unione
                               europea
    1. In   attuazione   delle   disposizioni  di  cui  al  comma  14
   dell'art. 45   della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  per  le
   assegnazioni  finanziarie  dello  Stato,  assegnate  alla  Regione
   siciliana  con  deliberazione del CIPE, relative ad interventi non
   appaltati  al  30 giugno  1999,  il  presidente  della  Regione e'
   autorizzato  a  predisporre  ed attuare appositi piani di utilizzo
   delle predette risorse.
    2. Per  i  piani  di  utilizzo  di cui al comma 1 e relativi agli
   interventi  per le attivita' ed i servizi alle imprese collegabili
   allo   sviluppo  locale,  il  presidente  della  Regione  provvede
   applicando   i   criteri  previsti  dalla  sottomisura  1.4.B  del
   programma operativo plurifondo 1994-1999 ed i benefici di cui alla
   legge 19 dicembre 1992, n. 488.
    3. E'  attribuita  alla  presidenza  della  Regione la competenza
   relativa  all'attuazione  degli interventi per l'utilizzazione dei
   finanziamenti  erogati  alla  Regione  ai  sensi del decreto-legge
   23 ottobre  1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996,
   n. 641, e della delibera CIPE del 18 dicembre 1996.
    4. Le   amministrazioni  cui  compete  l'attuazione  dei  singoli
   sottoprogrammi,   delle  singole  misure  previste  dal  programma
   operativo  plurifondo  della  Sicilia 1994-1999, delle sovvenzioni
   globali,  degli  altri programmi di iniziativa comunitaria nonche'
   dei  progetti  relativi, sono tenute a definire entro il 30 giugno
   1999  l'istruttoria  concernente  i  relativi  interventi  al fine
   dell'adozione  degli  atti  giuridicamente  vincolanti di cui alle
   decisioni comunitarie di approvazione dei programmi stessi entro i
   termini previsti.
    5. Decorso  il  termine  del  30 giugno 1999, il presidente della
   Regione,  previa  diffida  ad adempiere entro quindici giorni alle
   disposizioni  previste  nel  comma 4, nomina, per gli enti diversi
   dall'amministrazione  regionale, un commissario per l'adozione dei
   necessari adempimenti entro i successivi trenta giorni.
    6. Le  misure  ed  i  sottoprogrammi che, alla data del 31 agosto
   1999  non  hanno dato luogo ad atti giuridicamente vincolanti o la
   cui  adozione  non sia compatibile con i tempi fissati dall'Unione
   europea,  come  verificato dal commissario di cui al comma 5, sono
   riprogrammati  entro  il  30 settembre  1999  dal presidente della
   Regione sentita la giunta regionale.
    7. Per  le  misure  o  sottoprogrammi per i quali sono gia' stati
   emessi  i  decreti  assessoriali  di finanziamento, le aperture di
   credito  a favore dei legali rappresentanti degli enti beneficiari
   sono   limitate  alle  sole  somme  indispensabili  per  pervenire
   all'appalto  dei  lavori.  L'accreditamento delle ulteriori somme,
   ivi comprese le spese tecniche di progettazione, resta subordinato
   alla  stipula  del  contratto  di  appalto  per  la  realizzazione
   dell'intervento,  nel  rispetto  dei  termini  fissati dall'Unione
   europea.
    8. Gli  uffici  periferici  di  ciascun ramo dell'amministrazione
   regionale   sono   tenuti  a  costituire,  entro  quindici  giorni
   dall'entrata  in vigore della presente legge, unita' operative per
   la   vigilanza,  il  controllo  ed  il  monitoraggio  delle  opere
   finanziate   dal  programma  operativo  plurifondo  della  Sicilia
   1994-1999.  Gli  assessorati  sprovvisti  di  uffici  periferici a
   valenza  tecnica sono tenuti ad avvalersi delle sezioni costituite
   presso gli uffici del Genio civile.
    9. Per   l'anno  in  corso,  la  commissione  per  l'esame  delle
   questioni   concernenti   l'attivita'   della   comunita'  europea
   dell'assemblea regionale siciliana provvede ad emanare i pareri di
   propria  competenza  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento  delle
   richieste.  Trascorso  detto  termine  il  parere  si intende reso
   favorevolmente.
    10. I disegni di legge recanti aiuti di Stato sono notificati, ai
   sensi  dell'art. 93  del trattato CE, alla Commissione europea nel
   testo   licenziato   dalle   commissioni  legislative  cosi'  come
   trasmesso   al   presidente   della   Regione   dalla   presidenza
   dell'assemblea regionale siciliana.
    11. In  sede  di  approvazione  dei  disegni  di  legge  da parte
   dell'assemblea regionale siciliana sono indicati in apposita norma
   di  salvaguardia  le  parti da notificare alla comunita europea ai
   sensi del citato art. 93 del trattato CE.
    12. Gli atti finalizzati agli adempimenti relativi all'attuazione
   del   programma   operativo  plurifondo  della  Sicilia  1994-1999
   costituiscono  priorita'  operative.  Gli  uffici interessati sono
   tenuti  a  darvi  corso  con precedenza ad ogni altro adempimento,
   anche  in deroga alle disposizioni del comma 3, dell'art. 4, della
   legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
    13. Ferma  restando  la  data  del 31 dicembre 1999 quale termine
   ultimo  per  l'assunzione  di  impegni  giuridicamente  vincolanti
   relativi   a   finanziamenti  a  carico  del  programma  operativo
   plurifondo  della  Sicilia 1994-1999, le somme assegnate ad uffici
   periferici  della  Regione  possono essere utilizzate dagli stessi
   per   il  finanziamento  di  progetti  presentati  anche  in  anni
   successivi all'assegnazione medesima.
    14. Dopo  il  comma 4, dell'art. 16 della legge regionale 7 marzo
   1997, n. 6 e' inserito il seguente comma 4-bis:
    "4-bis.  I  direttori regionali, relativamente all'attuazione dei
   programmi  indicati  al  comma 4, esercitano i compiti ed i poteri
   previsti  dall'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
   29 e successive modifiche ed integrazioni".
    15. Al comma 2, dell'art. 36 della legge regionale 7 agosto 1997,
   n.  30, dopo le parole "dallo Stato o dalla Regione" sono aggiunte
   le parole "o ad altri strumenti di programmazione negoziale".