Art. 5. Tasse automobilistiche 1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, fermo restando le modalita' tecniche e le caratteristiche di sicurezza individuate dalla vigente normativa statale, fissa, a decorrere dall'anno 2000, condizioni e modalita' suppletive e/o sostitutive per l'affidamento della riscossione delle tasse automobilistiche alle categorie abilitate alla stessa dalla vigente normativa.