Art. 5.
                       Tasse automobilistiche
    1. Il   Presidente  della  Regione,  su  proposta  dell'assessore
   regionale  per  il  bilancio  e  le  finanze,  fermo  restando  le
   modalita'  tecniche  e le caratteristiche di sicurezza individuate
   dalla  vigente  normativa  statale,  fissa,  a decorrere dall'anno
   2000,  condizioni  e  modalita'  suppletive  e/o  sostitutive  per
   l'affidamento  della riscossione delle tasse automobilistiche alle
   categorie abilitate alla stessa dalla vigente normativa.