Art. 51.
      Ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo
    1. La Regione siciliana, d'intesa con Italia investimenti S.p.a.,
   anche per il tramite di Itainvest Sicilia S.p.a., e' autorizzata a
   promuovere   interventi   di   ristrutturazione   e  riconversione
   dell'apparato  produttivo,  finalizzati  allo  sviluppo  economico
   della  Sicilia,  utilizzando a tal fine le somme di cui all'art. 8
   della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23.
    2. Per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui al comma 1,
   Italia investimenti S.p.a. e Itainvest Sicilia S.p.a. applicano le
   disposizioni  di  cui  al  decreto del Ministro dell'industria del
   15 marzo  1996  e  successive  modifiche ed integrazioni e possono
   avvalersi di tutti gli strumenti operativi ivi previsti.
    3. Il  presidente  della  Regione  e' autorizzato a stipulare con
   Italia  investimenti  S.p.a.,  anche  per  il tramite di Itainvest
   Sicilia  S.p.a.,  apposite  convenzioni per il conseguimento delle
   finalita' di cui ai commi 1 e 2.