Art. 51. Ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo 1. La Regione siciliana, d'intesa con Italia investimenti S.p.a., anche per il tramite di Itainvest Sicilia S.p.a., e' autorizzata a promuovere interventi di ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo, finalizzati allo sviluppo economico della Sicilia, utilizzando a tal fine le somme di cui all'art. 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23. 2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, Italia investimenti S.p.a. e Itainvest Sicilia S.p.a. applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria del 15 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni e possono avvalersi di tutti gli strumenti operativi ivi previsti. 3. Il presidente della Regione e' autorizzato a stipulare con Italia investimenti S.p.a., anche per il tramite di Itainvest Sicilia S.p.a., apposite convenzioni per il conseguimento delle finalita' di cui ai commi 1 e 2.