Art. 52. Disinquinamento e risanamento dei territori delle province di Caltanissetta e Siracusa 1. Per la redazione della progettazione a qualsiasi livello e per la direzione dei lavori degli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta ed in quello della provincia di Siracusa approvati con decreti del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995, in deroga agli articoli 3, 4, 5 e 10-bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 19, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, all'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, anche al di sotto dei limiti stabiliti dal comma 1, dell'art. 19 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, i singoli soggetti attuatori dei piani di cui sopra, applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. 2. L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, al fine di garantire l'assistenza al coordinamento tecnico dei piani di disinquinamento di cui al comma 1, e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con una o piu' universita' siciliane.