Art. 52.
Disinquinamento   e  risanamento  dei  territori  delle  province  di
                      Caltanissetta e Siracusa
    1. Per la redazione della progettazione a qualsiasi livello e per
   la  direzione  dei  lavori  degli interventi previsti nel piano di
   disinquinamento  per il risanamento del territorio della provincia
   di   Caltanissetta  ed  in  quello  della  provincia  di  Siracusa
   approvati   con   decreti  del  Presidente  della  Repubblica  del
   17 gennaio  1995,  in  deroga agli articoli 3, 4, 5 e 10-bis della
   legge  regionale  29 aprile  1985, n. 21 e successive modifiche ed
   integrazioni,   all'art. 19,   comma 2,   della   legge  regionale
   8 gennaio  1996,  n. 4, all'art. 14 della legge regionale 6 aprile
   1996,  n.  22, anche al di sotto dei limiti stabiliti dal comma 1,
   dell'art. 19 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, i singoli
   soggetti   attuatori   dei   piani  di  cui  sopra,  applicano  le
   disposizioni  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e del
   decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
    2. L'assessore  regionale per il territorio e l'ambiente, al fine
   di  garantire  l'assistenza  al coordinamento tecnico dei piani di
   disinquinamento  di  cui  al  comma 1,  e' autorizzato a stipulare
   apposite convenzioni con una o piu' universita' siciliane.