Art. 54. Requisiti di onorabilita' e professionalita' 1. In ordine ai requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti che svolgono attivita' di amministrazione, direzione e controllo presso banche aventi sede centrale e succursali esclusivamente nel territorio della Regione siciliana, nonche' in ordine alle cause di decadenza e sospensione dalle cariche, si applicano le disposizioni statali vigenti secondo le seguenti modalita': a) dell'avvenuta verifica dei requisiti, effettuata dal consiglio di amministrazione della banca, viene data comunicazione all'assessore regionale per il bilancio e le finanze entro trenta giorni; b) il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio che e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla avvenuta verifica o, in caso di difetto sopravvenuto, entro trenta giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze; c) dell'avvenuta verifica dei requisiti di esperienza e onorabilita' dei soggetti che svolgono attivita' di amministrazione, direzione e controllo presso banche nazionali aventi sede centrale nella Regione siciliana viene data comunicazione anche all'assessore regionale per il bilancio e le finanze; d) la sospensione dalle cariche di cui al presente comma e' dichiarata con le modalita' di cui alla lettera b). 2. In ordine ai requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale delle banche aventi sede centrale e succursali esclusivamente nel territorio della Regione siciliana, si applicano le disposizioni statali vigenti. 3. Le disposizioni contenute nella legge regionale 16 gennaio 1989, n. 1, in ordine ai requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali e di onorabilita' dei partecipanti al capitale delle banche incompatibili con il presente articolo sono abrogate.