Art. 54.
            Requisiti di onorabilita' e professionalita'
    1. In  ordine ai requisiti di onorabilita' e professionalita' dei
   soggetti  che  svolgono  attivita' di amministrazione, direzione e
   controllo   presso   banche  aventi  sede  centrale  e  succursali
   esclusivamente  nel territorio della Regione siciliana, nonche' in
   ordine  alle  cause  di  decadenza e sospensione dalle cariche, si
   applicano  le  disposizioni  statali  vigenti  secondo le seguenti
   modalita':
      a) dell'avvenuta   verifica   dei   requisiti,  effettuata  dal
   consiglio di amministrazione della banca, viene data comunicazione
   all'assessore  regionale per il bilancio e le finanze entro trenta
   giorni;
      b) il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio
   che  e'  dichiarata  dal consiglio di amministrazione entro trenta
   giorni dalla avvenuta verifica o, in caso di difetto sopravvenuto,
   entro  trenta giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
   In  caso  di  inerzia  la  decadenza e' pronunciata dall'assessore
   regionale per il bilancio e le finanze;
      c) dell'avvenuta   verifica   dei  requisiti  di  esperienza  e
   onorabilita'    dei    soggetti    che   svolgono   attivita'   di
   amministrazione,  direzione  e  controllo  presso banche nazionali
   aventi   sede   centrale   nella   Regione  siciliana  viene  data
   comunicazione  anche  all'assessore regionale per il bilancio e le
   finanze;
      d) la  sospensione  dalle  cariche  di cui al presente comma e'
   dichiarata con le modalita' di cui alla lettera b).
    2. In  ordine  ai  requisiti  di onorabilita' dei partecipanti al
   capitale   delle   banche   aventi   sede  centrale  e  succursali
   esclusivamente   nel   territorio   della  Regione  siciliana,  si
   applicano le disposizioni statali vigenti.
    3. Le  disposizioni  contenute  nella  legge regionale 16 gennaio
   1989,   n.   1,   in   ordine   ai  requisiti  di  onorabilita'  e
   professionalita'  degli  esponenti aziendali e di onorabilita' dei
   partecipanti   al  capitale  delle  banche  incompatibili  con  il
   presente articolo sono abrogate.