Art. 56.
Razionalizzazione  della  spesa informatica e norme sul coordinamento
                  dei sistemi informativi regionali
    1. Al  fine  di  razionalizzare  la spesa per la realizzazione di
   sistemi   informativi   ed   in  attesa  dell'istituzione  di  una
   "authority"  regionale  per  l'informatica,  al  coordinamento dei
   sistemi  informativi regionali di cui al comma 5 dell'art. 6 della
   legge  regionale  11 maggio  1993,  n. 15 sono affidate, in quanto
   applicabili,   le   competenze   di  cui  al  decreto  legislativo
   12 febbraio 1993, n. 39 con particolare riguardo a quanto previsto
   dagli  articoli  7, 8 e 9 di detto decreto legislativo, secondo le
   disposizioni di cui al presente articolo.
    2. Per   esprimere   i   pareri  di  cui  all'art. 8  citato,  il
   coordinamento  si  avvale  di  una  commissione  interna  nominata
   dall'assessore  regionale  per il bilancio e le finanze. Il parere
   predetto  sostituisce  ogni  altro parere tecnico-economico e deve
   essere richiesto obbligatoriamente nei limiti previsti dall'art. 8
   del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
    3. L'utilizzazione  di  sistemi automatizzati risponde, oltre che
   alle finalita' di cui al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale
   11 maggio 1993, n. 15 ai seguenti obiettivi e criteri:
      a) miglioramento dei servizi;
      b) trasparenza dell'azione amministrativa;
      c) potenziamento  dei  supporti  conoscitivi  per  le decisioni
   pubbliche;
      d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa;
      e) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;
      f) rispetto  degli  standard  definiti  anche in armonia con le
   normative comunitarie;
      g) collegamento con il sistema statistico nazionale.
    4. Allo  scopo  di conseguire l'integrazione e l'interconnessione
   dei  sistemi  informativi, tutte le amministrazioni regionali, gli
   enti  locali, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere
   sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazione.
    5. Le  amministrazioni  provvedono di norma con proprio personale
   alla  progettazione,  allo  sviluppo  ed  alla gestione dei propri
   sistemi  informativi  automatizzati.  Ove  sussistano  particolari
   necessita'   di   natura   tecnica,   adeguatamente  motivate,  le
   amministrazioni  possono  conferire  affidamenti  a  terzi,  anche
   tramite  concessione, al solo scopo del primo impianto dei sistemi
   e  della  formazione  iniziale  del  personale.  In  ogni caso, le
   amministrazioni     sono     responsabili    dei    progetti    di
   informatizzazione  e  del  controllo  dei risultati, conservano la
   titolarita'  dei  programmi  applicativi  e devono occuparsi della
   gestione dei sistemi.
    6. Gli  atti  amministrativi adottati da tutte le amministrazioni
   sono   di   norma   predisposti   tramite  i  sistemi  informativi
   automatizzati. Nell'ambito delle amministrazioni, l'immissione, la
   riproduzione  su  qualunque  supporto  e  la trasmissione di dati,
   informazioni   e   documenti   mediante   sistemi   informatici  o
   telematici, nonche' l'emanazione di atti amministrativi attraverso
   i  medesimi  sistemi,  devono essere accompagnate dall'indicazione
   della  fonte  e  del  responsabile  dell'immissione, riproduzione,
   trasmissione  o emanazione. Se per la validita' di tali operazioni
   e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa,
   la  stessa  e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento
   prodotto  dal  sistema  automatizzato, del nominativo del soggetto
   responsabile.
    7. Al  coordinamento  informatico,  oltre  ai  compiti  di cui ai
   precedenti  commi  ed  ai compiti di cui all'art. 8 del protocollo
   d'intesa  del  27 giugno  1991  tra il dipartimento della funzione
   pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le regioni,
   sono affidate le seguenti attivita':
      a) coordinare  lo scambio dei flussi informativi tra le diverse
   fonti regionali, sub regionali ed extra regionali;
      b) promuovere  il  collegamento tra tutti i sistemi informativi
   delle   amministrazioni   regionali   al  fine  dello  scambio  di
   informazioni e per evitare duplicazioni di interventi e di costi;
      c) gestire il sito ufficiale della Regione siciliana sulla rete
   internazionale Internet. A tal fine il coordinamento collabora con
   tutte  le  amministrazioni regionali che utilizzano detto sito per
   pubblicare documenti di propria competenza e di pubblica utilita';
      d) svolgere   il   servizio   di   provider   a   favore  delle
   amministrazioni regionali;
      e) promuovere  e  realizzare  un  idoneo sistema informativo al
   fine dell'attuazione del controllo di gestione di cui all'art. 61.
    8. Al  fine del raggiungimento delle finalita' di cui al presente
   articolo  ed  in  attesa  della  istituzione  di un apposito ruolo
   informatico  dell'amministrazione regionale, la dotazione organica
   del coordinamento deve essere incrementata mediante l'assegnazione
   di personale delle altre amministrazioni regionali.
    9. Il  coordinamento  con  le  modalita',  in quanto applicabili,
   dell'art. 9  del  citato  decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
   39,     predispone     apposito     programma     triennale    per
   l'informatizzazione  dei  vari  servizi  ed  uffici  regionali  da
   sottoporre all'approvazione della giunta regionale.
    10. E'  abrogato  il  comma 1  dell'art. 33 della legge regionale
   7 marzo 1997, n. 6.
    11. Agli   eventuali   oneri  discendenti  dall'applicazione  del
   presente articolo si fa fronte con lo stanziamento previsto per il
   funzionamento  del coordinamento dei sistemi informativi regionali
   e  del  relativo  centro elettronico che per il triennio 1999-2001
   viene  fissato annualmente in misura pari a quello del bilancio di
   previsione per l'esercizio 1998 ridotto del 10 per cento.