Art. 57. Abrogazioni e modifiche di norme 1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che istituisce il comitato regionale per le comunicazioni, previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e comunque fino al 31 dicembre 1999, e' prorogata la durata in carica dei componenti del comitato regionale radiotelevisivo, eletti ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12. 2. Al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 18 giugno 1977, a 39 le parole "al 100 per cento" sono sostituite dalle parole "al 90 per cento" e al primo comma dell'art. 11 della legge medesima le parole "95 per cento" sono sostituite dalle parole "85 per cento". 3. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, dopo le parole "a carico del bilancio regionale", sono aggiunte le seguenti "o che, comunque, beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, con esclusione dei trasferimenti in conto capitale". 4. Al comma 5 dell'art. 38 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, dopo le parole "commissione medico-ospedaliera" sono aggiunte le parole "o altro organo collegiale presso le aziende unita' sanitarie locali". 5. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e' sostituito dal seguente: "4. I direttori regionali provvedono alla gestione delle spese correnti di amministrazione, adottando tutti gli atti ad esse relativi, e propongono, ove se ne presenti la necessita', le relative variazioni di bilancio, con esclusione delle variazioni in diminuzione dai capitoli di spese obbligatorie". 6. L'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8 e' sostituito dal seguente: "Nei casi di trasferta per ragioni d'ufficio, al presidente e agli assessori regionali sono corrisposti i rimborsi e le indennita' spettanti al presidente e ai deputati dell'assemblea regionale siciliana". 7. All'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, e' aggiunto il seguente comma: "5. Sono esclusi dal beneficio dei vantaggi previsti i soci che volontariamente o in seguito ad una procedura di esecuzione forzata abbiano provveduto al pagamento parziale o totale del debito garantito". 8. Dopo il comma 2 dell'art. 40 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e' aggiunto il seguente: "In alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1, agli artigiani che richiedono i contributi in conto interessi concessi dall'Artigiancassa S.p.a., puo' essere concesso un contributo a carico del fondo di cui all'art. 41 della presente legge, su una ulteriore quota di finanziamento non superiore al 50 per cento dell'importo massimo previsto dalla normativa statale. Per i finanziamenti a medio termine per operazioni di credito concessi direttamente o indirettamente dall'Artigiancassa, destinati all'attivita' artigianale non agevolate dalla vigente normativa di settore, e' concesso, in alternativa alle altre agevolazioni di cui al comma 1, ed al presente comma, un contributo in conto interessi pari ad un punto percentuale, a condizione che il tasso offerto per le predette operazioni di finanziamento non sia superiore a due punti percentuali sull'"Euribor". 9. Il termine previsto dall'art. 5 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e' prorogato al 31 dicembre 1999. 10. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, e' cosi' sostituito: "2. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 e' determinata con l'attribuzione al fondo medesimo di una quota pari al 4 per cento delle risorse economiche impegnate per trasferimento a qualsiasi titolo in favore degli enti locali a carico del bilancio della Regione, nel penultimo anno precedente, con eccezione dei fondi relativi al pagamento di salari e stipendi, alla spesa per servizi socioassistenziali, alle risorse assegnate per il fondo occupazione di cui all'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 ed ai finanziamenti per opere pubbliche. A tal uopo gli enti locali provvedono all'assegnazione contestuale della suddetta quota delle risorse trasferite dalla Regione al fondo di cui al comma 1". 11. All'art. 17 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 sono aggiunte le parole "Associazione nazionale dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale - ANUU". 12. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 le parole "15.000 milioni" sono sostituite con le parole "30.000 milioni". 13. Il comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 e' sostituito dal seguente: "6. Nel caso di aggiudicazione di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, vanno escluse le offerte espresse sempre in termini percentuali di ribasso anche nei casi di cui al precedente comma 3, che superino di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Si procede poi, solo nel caso in cui il numero delle offerte ritenute valide non risulti inferiore a 6, all'esclusione del 25 per cento delle offerte di minore ribasso e del 25 per cento delle offerte di maggiore ribasso arrotondando il numero a quello intero immediatamente superiore qualora questo non sia intero. L'aggiudicazione viene fatta a favore del ribasso che uguaglia o piu' si avvicina per difetto alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara". 14. Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70 e' sostituito dal seguente: "1. Gli interventi di cui al precedente articolo possono essere realizzati: a) dal comune, sia su immobili di proprieta' pubblica che privata, in via sostitutiva; b) da privati, singoli o riuniti in consorzi, con l'eventuale partecipazione in via sostitutiva del comune; c) da riunioni di consorzi o societa' tra il comune ed altri soggetti pubblici e/o privati, anche tramite concessione, potendo delegare tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle opere, compresa la progettazione e le eventuali procedure espropriative o di occupazione temporanea". 15. Il primo comma dell'art. 18 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70 e' sostituito dal seguente: "1. Gli edifici espropriati per l'utilizzazione degli interventi previsti dalla presente legge e non destinati alla demolizione fanno parte del patrimonio disponibile del comune di Siracusa". 16. La legge regionale 6 giugno 1990, n. 8; l'art. 4 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10; l'art. 13 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 10, come modificato dall'art. 9 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 11; l'art. 45 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 sono abrogati. 17. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51; l'art. 24 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 e il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 1o agosto 1990, n. 15 sono abrogati; conseguentemente, con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1999 si provvede alla rideterminazione dello stanziamento del capitolo 36704. 18. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 le parole "da tre consiglieri dei comuni della provincia eletti dal consiglio provinciale, con voto limitato a due;" sono soppresse. 19. Il quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, e' abrogato. Al quinto comma del medesimo articolo le parole "salvo per quelle da distinguere a termine del precedente comma" sono soppresse. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'esercizio 1998. 20. L'art. 257 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, per effetto della riforma delle autonomie locali operata dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalle leggi successive, e' abrogato. Restano a carico della Regione le spese per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana. 21. L'art. 32 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, e' abrogato. Le relative competenze sono trasferite ai comuni. 22. L'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14 e l'art. 69 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 sono abrogati. 23. L'art. 16 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86; il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31; l'art. 23 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29; l'art. 48 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e l'art. 7 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37 sono abrogati. 24. La lettera c) dell'art. 1 della legge regionale 23 aprile 1956, n. 31 e' soppressa.