Art. 57.
                  Abrogazioni e modifiche di norme
    1. Nelle   more   dell'approvazione  della  legge  regionale  che
   istituisce  il  comitato  regionale per le comunicazioni, previsto
   dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e comunque fino al 31 dicembre
   1999, e' prorogata la durata in carica dei componenti del comitato
   regionale radiotelevisivo, eletti ai sensi dell'art. 2 della legge
   regionale 12 gennaio 1993, n. 12.
    2. Al  primo  comma dell'art. 10  della legge regionale 18 giugno
   1977,  a  39  le  parole  "al 100 per cento" sono sostituite dalle
   parole "al 90 per cento" e al primo comma dell'art. 11 della legge
   medesima le parole "95 per cento" sono sostituite dalle parole "85
   per cento".
    3. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n.
   6, dopo le parole "a carico del bilancio regionale", sono aggiunte
   le  seguenti  "o  che,  comunque,  beneficiano  di trasferimenti a
   qualunque  titolo  a carico del bilancio regionale, con esclusione
   dei trasferimenti in conto capitale".
    4. Al comma 5 dell'art. 38 della legge regionale 7 marzo 1997, n.
   6,  dopo  le parole "commissione medico-ospedaliera" sono aggiunte
   le  parole  "o  altro  organo  collegiale presso le aziende unita'
   sanitarie locali".
    5. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n.
   6 e' sostituito dal seguente:
    "4.  I  direttori  regionali provvedono alla gestione delle spese
   correnti  di  amministrazione,  adottando  tutti  gli atti ad esse
   relativi,  e  propongono,  ove  se  ne  presenti la necessita', le
   relative  variazioni  di bilancio, con esclusione delle variazioni
   in diminuzione dai capitoli di spese obbligatorie".
    6.  L'art. 2  della  legge  regionale  30 gennaio  1956,  n. 8 e'
   sostituito dal seguente:
    "Nei  casi  di  trasferta  per ragioni d'ufficio, al presidente e
   agli   assessori  regionali  sono  corrisposti  i  rimborsi  e  le
   indennita'  spettanti  al  presidente e ai deputati dell'assemblea
   regionale siciliana".
    7. All'art.  2  della  legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, e'
   aggiunto il seguente comma:
    "5.  Sono  esclusi dal beneficio dei vantaggi previsti i soci che
   volontariamente  o  in  seguito  ad  una  procedura  di esecuzione
   forzata  abbiano  provveduto  al  pagamento  parziale o totale del
   debito garantito".
    8. Dopo il comma 2 dell'art. 40 della legge regionale 18 febbraio
   1986, n. 3 e' aggiunto il seguente:
    "In  alternativa  alle  agevolazioni  di  cui  al  comma 1,  agli
   artigiani  che richiedono i contributi in conto interessi concessi
   dall'Artigiancassa  S.p.a.,  puo'  essere concesso un contributo a
   carico  del  fondo di cui all'art. 41 della presente legge, su una
   ulteriore  quota  di  finanziamento  non superiore al 50 per cento
   dell'importo  massimo  previsto  dalla  normativa  statale.  Per i
   finanziamenti  a  medio termine per operazioni di credito concessi
   direttamente   o   indirettamente   dall'Artigiancassa,  destinati
   all'attivita' artigianale non agevolate dalla vigente normativa di
   settore,  e'  concesso,  in alternativa alle altre agevolazioni di
   cui  al  comma 1,  ed  al  presente  comma, un contributo in conto
   interessi  pari ad un punto percentuale, a condizione che il tasso
   offerto  per  le  predette  operazioni  di  finanziamento  non sia
   superiore a due punti percentuali sull'"Euribor".
    9. Il   termine   previsto   dall'art. 5  della  legge  regionale
   12 gennaio  1993,  n.  9 e successive modifiche ed integrazioni e'
   prorogato al 31 dicembre 1999.
    10. Il  comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991,
   n.   21,   come  sostituito  dall'art. 16  della  legge  regionale
   12 novembre 1996, n. 41, e' cosi' sostituito:
    "2.  La  dotazione  finanziaria  del  fondo  di cui al comma 1 e'
   determinata con l'attribuzione al fondo medesimo di una quota pari
   al   4   per   cento   delle   risorse  economiche  impegnate  per
   trasferimento  a  qualsiasi  titolo  in favore degli enti locali a
   carico  del bilancio della Regione, nel penultimo anno precedente,
   con  eccezione  dei  fondi  relativi  al  pagamento  di  salari  e
   stipendi,  alla spesa per servizi socioassistenziali, alle risorse
   assegnate  per  il fondo occupazione di cui all'art. 4 della legge
   regionale  23 gennaio  1998,  n.  3  ed ai finanziamenti per opere
   pubbliche.  A tal uopo gli enti locali provvedono all'assegnazione
   contestuale  della  suddetta  quota delle risorse trasferite dalla
   Regione al fondo di cui al comma 1".
    11.  All'art. 17 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 sono
   aggiunte   le  parole  "Associazione  nazionale  dei  migratoristi
   italiani per la conservazione dell'ambiente naturale - ANUU".
    12.  Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1999,
   n.  4  le  parole  "15.000  milioni" sono sostituite con le parole
   "30.000 milioni".
    13.  Il  comma 6  dell'art. 1  della  legge regionale 2 settembre
   1998, n. 21 e' sostituito dal seguente:
    "6. Nel caso di aggiudicazione di lavori di importo inferiore a 5
   milioni  di  ECU,  vanno  escluse  le  offerte  espresse sempre in
   termini percentuali di ribasso anche nei casi di cui al precedente
   comma 3,  che  superino di oltre un quinto la media aritmetica dei
   ribassi di tutte le offerte ammesse. Si procede poi, solo nel caso
   in  cui  il  numero  delle  offerte  ritenute  valide  non risulti
   inferiore  a  6,  all'esclusione del 25 per cento delle offerte di
   minore  ribasso  e  del  25  per  cento  delle offerte di maggiore
   ribasso  arrotondando  il  numero  a  quello intero immediatamente
   superiore  qualora  questo  non sia intero. L'aggiudicazione viene
   fatta  a  favore  del  ribasso che uguaglia o piu' si avvicina per
   difetto alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara".
    14.  Il  primo  comma dell'art. 7  della legge regionale 7 maggio
   1976, n. 70 e' sostituito dal seguente:
    "1.  Gli  interventi di cui al precedente articolo possono essere
   realizzati:
      a) dal  comune,  sia  su  immobili  di  proprieta' pubblica che
   privata, in via sostitutiva;
      b) da  privati,  singoli o riuniti in consorzi, con l'eventuale
   partecipazione in via sostitutiva del comune;
      c) da  riunioni  di  consorzi o societa' tra il comune ed altri
   soggetti  pubblici e/o privati, anche tramite concessione, potendo
   delegare  tutti  gli  adempimenti  necessari  per la realizzazione
   delle  opere,  compresa  la progettazione e le eventuali procedure
   espropriative o di occupazione temporanea".
    15.  Il  primo  comma dell'art. 18 della legge regionale 7 maggio
   1976, n. 70 e' sostituito dal seguente:
    "1.  Gli edifici espropriati per l'utilizzazione degli interventi
   previsti  dalla  presente  legge  e non destinati alla demolizione
   fanno parte del patrimonio disponibile del comune di Siracusa".
    16.  La legge regionale 6 giugno 1990, n. 8; l'art. 4 della legge
   regionale  23 maggio  1994, n. 10; l'art. 13 della legge regionale
   27 marzo  1996,  n.  10,  come  modificato dall'art. 9 della legge
   regionale  28 marzo  1996,  n. 11; l'art. 45 della legge regionale
   18 maggio 1996, n. 33 sono abrogati.
    17. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 27 dicembre 1969, n.
   51;  l'art. 24  della  legge  regionale 16 agosto 1975, n. 67 e il
   comma 1  dell'art. 8  della  legge regionale 1o agosto 1990, n. 15
   sono  abrogati;  conseguentemente,  con  la  legge di bilancio per
   l'esercizio  finanziario  1999  si  provvede alla rideterminazione
   dello stanziamento del capitolo 36704.
    18. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 18 giugno 1977,
   n.  39  le  parole  "da tre consiglieri dei comuni della provincia
   eletti  dal  consiglio provinciale, con voto limitato a due;" sono
   soppresse.
    19.  Il  quarto  comma dell'art. 5 della legge regionale 8 luglio
   1977,  n.  47 e successive modifiche ed integrazioni, e' abrogato.
   Al  quinto comma del medesimo articolo le parole "salvo per quelle
   da  distinguere a termine del precedente comma" sono soppresse. Le
   disposizioni   del   presente   comma  si  applicano  con  effetto
   dall'esercizio 1998.
    20. L'art. 257 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali,
   approvato  con  legge  regionale 15 marzo 1963, n. 16, per effetto
   della  riforma delle autonomie locali operata dalla legge 8 giugno
   1990,  n.  142  e  dalle  leggi successive, e' abrogato. Restano a
   carico  della  Regione  le  spese  per  l'elezione  dell'assemblea
   regionale siciliana.
    21.  L'art. 32  della  legge  regionale  2 gennaio 1979, n. 1, e'
   abrogato. Le relative competenze sono trasferite ai comuni.
    22.  L'art. 13  della  legge  regionale  25 marzo  1986,  n. 14 e
   l'art. 69   della  legge  regionale  9 maggio  1986,  n.  22  sono
   abrogati.
    23.  L'art.  16  della  legge  regionale 5 agosto 1982, n. 86; il
   comma 2  dell'art.  1 della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31;
   l'art. 23  della  legge  regionale 4 aprile 1995, n. 29; l'art. 48
   della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e l'art. 7 della legge
   regionale 17 marzo 1979, n. 37 sono abrogati.
    24.  La  lettera  c)  dell'art. 1 della legge regionale 23 aprile
   1956, n. 31 e' soppressa.