Art. 58. Consorzi garanzia fidi 1. Ai consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti nel rispetto della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche e integrazioni, operanti nel settore agricolo ed agro-alimentare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e successive modifiche e integrazioni.