Art. 58.
                       Consorzi garanzia fidi
    1.  Ai  consorzi  di  garanzia  collettiva  fidi  costituiti  nel
   rispetto  della  legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive
   modifiche   e  integrazioni,  operanti  nel  settore  agricolo  ed
   agro-alimentare,  si  applicano le disposizioni di cui all'art. 5,
   comma  1,  del  decreto  legislativo  30 aprile  1998,  n.  173  e
   successive modifiche e integrazioni.