Art. 6. Proventi per la fruizione di servizi nei parchi e riserve naturali 1. La fruizione delle aree attrezzate nonche' dei servizi organizzati presso i parchi, le riserve naturali e le oasi naturali, con esclusione delle strutture non alberghiere adibite a rifugio o bivacco montano, istituiti nel territorio della Regione, e' consentita dietro pagamento di un biglietto. 2. Le somme derivanti dalla vendita dei biglietti sono acquisite dagli enti parco, dai gestori delle riserve, delle oasi naturali e delle aree attrezzate e sono destinate alla manutenzione delle aree protette e all'incremento delle dotazioni dei servizi. 3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta degli assessori competenti, il presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalita' di emissione, ivi incluse la vendita, la prevendita e la distribuzione dei biglietti, nonche' di determinazione e riscossione del relativo prezzo per la fruizione dei servizi.