Art. 6.
 Proventi per la fruizione di servizi nei parchi e riserve naturali
    1. La   fruizione  delle  aree  attrezzate  nonche'  dei  servizi
   organizzati  presso  i  parchi,  le  riserve  naturali  e  le oasi
   naturali, con esclusione delle strutture non alberghiere adibite a
   rifugio o bivacco montano, istituiti nel territorio della Regione,
   e' consentita dietro pagamento di un biglietto.
    2. Le  somme derivanti dalla vendita dei biglietti sono acquisite
   dagli enti parco, dai gestori delle riserve, delle oasi naturali e
   delle  aree  attrezzate  e  sono destinate alla manutenzione delle
   aree protette e all'incremento delle dotazioni dei servizi.
    3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su
   proposta  degli  assessori competenti, il presidente della Regione
   disciplina  con  proprio  decreto  le  modalita' di emissione, ivi
   incluse   la   vendita,  la  prevendita  e  la  distribuzione  dei
   biglietti,  nonche'  di  determinazione e riscossione del relativo
   prezzo per la fruizione dei servizi.