Art. 60. Interpretazione autentica 1. Il comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, e' interpretato come di seguito: "In caso di estinzione di II.PP.A.B. i beni patrimoniali delle stesse ricadenti nel territorio della Regione siciliana sono devoluti a ciascun comune in cui gli stessi ricadono".