Art. 60.
                      Interpretazione autentica
    1.  Il  comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 9 maggio 1986,
   n. 22, e' interpretato come di seguito:
    "In  caso  di  estinzione di II.PP.A.B. i beni patrimoniali delle
   stesse  ricadenti  nel  territorio  della  Regione  siciliana sono
   devoluti a ciascun comune in cui gli stessi ricadono".