Art. 61. Controlli interni e di gestione 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa si adotta il controllo di gestione secondo i principi e le disposizioni di cui al presente articolo. 2. Il controllo di gestione e' la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi di indirizzo e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantita' e qualita' dei servizi offerti, la funzionalita' dell'organizzazione, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicita' nell'attivita' di realizzazione dei predetti obiettivi. 3. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi da verificare; b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonche' rilevazione dei risultati raggiunti; e) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicita' dell'azione intrapresa. 4. Il controllo di gestione si differenzia dagli atti ispettivi in quanto svolto secondo criteri di mutualita' al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati attesi ed e' attuato con riferimento ai singoli rami dell'amministrazione regionale verificando in maniera complessiva i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. 5. I dirigenti ai quali sia affidata la titolarita' di uffici o i dirigenti che in alternativa svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento debbono periodicamente relazionare all'organo di indirizzo tramite il servizio di controllo di gestione di cui al comma 6. I dirigenti, inoltre, devono continuamente monitorare le loro operazioni ed attivare pronte reazioni nei confronti di tutte le irregolarita', le antieconomicita', le inefficienze e le operazioni inefficaci scoperte. 6. Nei singoli rami dell'amministrazione regionale sono istituiti servizi di controllo di gestione, con il compito di verificare l'efficacia, l'efficienza e la economicita' dell'azione amministrativa rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile, per unita' di prodotto. 7. I servizi determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo e ne danno notizia all'amministrazione sottoposta a controllo. 8. Gli uffici di cui al comma 6 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale con qualifica dirigenziale in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 e coadiuvati da personale di varia qualifica in servizio presso l'amministrazione regionale. Con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente per materia, si provvede alla individuazione del contingente di personale suddiviso nelle varie qualifiche. 9. E' istituito un servizio di controllo di gestione centrale che opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al presidente della Regione, che ha il compito di coordinare i servizi di controllo di gestione delle varie amministrazioni, nonche' di verificare il raggiungimento degli obiettivi dell'intera amministrazione regionale in rapporto a quanto previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria. Per l'espletamento di dette funzioni si avvale di apposito sistema informativo coordinato e gestito dal coordinamento dei sistemi informativi regionali a norma dell'art. 56. Detto servizio relaziona almeno ogni trimestre sui risultati della sua attivita' al presidente ed elabora entro il 31 maggio di ogni anno un rapporto di gestione riguardante l'intero esercizio precedente. 10. I dirigenti di cui al comma 8 non possono essere inquadrati nello stesso servizio per un periodo inferiore ad anni tre e superiore ad anni cinque. 11. All'inquadramento del personale di cui al comma 8 si provvede con decreto del presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale alla presidenza.