Art. 61.
                   Controlli interni e di gestione
    1.   Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  degli  obiettivi
   programmati,  la  corretta  ed  economica  gestione  delle risorse
   pubbliche,  l'imparzialita'  ed  il  buon andamento della pubblica
   amministrazione  e  la  trasparenza  dell'azione amministrativa si
   adotta   il   controllo  di  gestione  secondo  i  principi  e  le
   disposizioni di cui al presente articolo.
    2. Il  controllo di gestione e' la procedura diretta a verificare
   lo stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi di
   indirizzo  e,  attraverso  l'analisi  delle risorse acquisite e la
   comparazione  tra  i  costi  e la quantita' e qualita' dei servizi
   offerti,   la   funzionalita'   dell'organizzazione,  l'efficacia,
   l'efficienza  ed  il  livello  di  economicita'  nell'attivita' di
   realizzazione dei predetti obiettivi.
    3. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
      a) predisposizione  di  un  piano  dettagliato  di obiettivi da
   verificare;
      b) rilevazione  dei  dati  relativi  ai  costi  ed  ai proventi
   nonche' rilevazione dei risultati raggiunti;
      e) valutazione  dei  dati  predetti  in rapporto al piano degli
   obiettivi  al  fine di verificare il loro stato di attuazione e di
   misurare  l'efficacia,  l'efficienza  ed  il grado di economicita'
   dell'azione intrapresa.
    4. Il  controllo  di gestione si differenzia dagli atti ispettivi
   in  quanto  svolto  secondo  criteri  di  mutualita'  al  fine  di
   contribuire  al  raggiungimento dei risultati attesi ed e' attuato
   con  riferimento  ai  singoli  rami dell'amministrazione regionale
   verificando in maniera complessiva i mezzi finanziari acquisiti, i
   costi  dei  singoli  fattori produttivi, i risultati qualitativi e
   quantitativi  ottenuti  e, per i servizi a carattere produttivo, i
   ricavi.
    5. I dirigenti ai quali sia affidata la titolarita' di uffici o i
   dirigenti  che  in  alternativa  svolgono  funzioni  ispettive, di
   consulenza,  studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
   dall'ordinamento  debbono periodicamente relazionare all'organo di
   indirizzo  tramite  il servizio di controllo di gestione di cui al
   comma 6.  I dirigenti, inoltre, devono continuamente monitorare le
   loro operazioni ed attivare pronte reazioni nei confronti di tutte
   le  irregolarita',  le  antieconomicita',  le  inefficienze  e  le
   operazioni inefficaci scoperte.
    6. Nei singoli rami dell'amministrazione regionale sono istituiti
   servizi  di  controllo  di  gestione, con il compito di verificare
   l'efficacia,    l'efficienza   e   la   economicita'   dell'azione
   amministrativa  rapportando  le  risorse  acquisite ed i costi dei
   servizi, ove possibile, per unita' di prodotto.
    7. I servizi determinano almeno annualmente, anche su indicazione
   degli  organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo
   e ne danno notizia all'amministrazione sottoposta a controllo.
    8. Gli uffici di cui al comma 6 operano in posizione di autonomia
   e  rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad
   essi e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti,
   un apposito contingente di personale con qualifica dirigenziale in
   possesso  dei  requisiti  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma 2
   dell'art. 10  del  decreto  legislativo  29 ottobre 1998, n. 387 e
   coadiuvati  da  personale  di  varia  qualifica in servizio presso
   l'amministrazione  regionale.  Con  decreto  del  presidente della
   Regione,  su  proposta  dell'assessore  competente per materia, si
   provvede   alla   individuazione   del  contingente  di  personale
   suddiviso nelle varie qualifiche.
    9. E' istituito un servizio di controllo di gestione centrale che
   opera  in  posizione  di  autonomia  e  risponde  direttamente  al
   presidente  della  Regione,  che  ha  il  compito  di coordinare i
   servizi  di  controllo  di  gestione  delle varie amministrazioni,
   nonche'   di   verificare   il   raggiungimento   degli  obiettivi
   dell'intera   amministrazione   regionale  in  rapporto  a  quanto
   previsto  nel  documento  di programmazione economico-finanziaria.
   Per l'espletamento di dette funzioni si avvale di apposito sistema
   informativo  coordinato  e  gestito  dal coordinamento dei sistemi
   informativi   regionali   a  norma  dell'art. 56.  Detto  servizio
   relaziona  almeno ogni trimestre sui risultati della sua attivita'
   al  presidente  ed  elabora  entro  il  31 maggio  di ogni anno un
   rapporto di gestione riguardante l'intero esercizio precedente.
    10. I  dirigenti  di cui al comma 8 non possono essere inquadrati
   nello  stesso  servizio  per  un  periodo  inferiore ad anni tre e
   superiore ad anni cinque.
    11. All'inquadramento del personale di cui al comma 8 si provvede
   con   decreto   del   presidente   della   Regione   su   proposta
   dell'assessore regionale alla presidenza.