Art. 62. Ragionerie centrali 1. Al fine di garantire un migliore funzionamento dell'assessorato del bilancio e delle finanze ed una migliore efficacia dell'azione sono emanate le disposizioni seguenti: a) le ragionerie centrali previste dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, fino al riordino delle norme sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, provvedono alla tenuta delle scritture contabili delle operazioni relative alla gestione delle entrate e delle spese di bilancio ed alla gestione del patrimonio della Regione, nonche' al riscontro ed alla registrazione degli atti emanati dalle coesistenti amministrazioni attive, secondo le disposizioni della contabilita' generale dello Stato; b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000.