Art. 62.
                         Ragionerie centrali
    1.    Al    fine   di   garantire   un   migliore   funzionamento
   dell'assessorato  del  bilancio  e  delle  finanze ed una migliore
   efficacia dell'azione sono emanate le disposizioni seguenti:
      a) le   ragionerie  centrali  previste  dalla  legge  regionale
   29 dicembre  1962,  n.  28 e successive modifiche ed integrazioni,
   fino  al  riordino  delle  norme  sull'ordinamento  del  Governo e
   dell'amministrazione  della  Regione  siciliana,  provvedono  alla
   tenuta  delle  scritture  contabili delle operazioni relative alla
   gestione  delle entrate e delle spese di bilancio ed alla gestione
   del  patrimonio  della  Regione,  nonche'  al  riscontro  ed  alla
   registrazione degli atti emanati dalle coesistenti amministrazioni
   attive,  secondo le disposizioni della contabilita' generale dello
   Stato;
      b) le  disposizioni  di  cui  alla  lettera  a)  si applicano a
   decorrere dal 1o gennaio 2000.