Art. 63.
      Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria
    1.  L'art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e' cosi'
   sostituito:
    "Art.   7   (Leggi   regionali  di  spesa  e  relativa  copertura
   finanziaria).  -  Le  leggi  della  Regione  che importino nuove o
   maggiori spese, ovvero minori entrate, devono indicare la relativa
   copertura finanziaria che e' determinata esclusivamente attraverso
   le seguenti modalita':
      a) mediante   l'utilizzo  delle  somme  accantonate  nei  fondi
   globali  previsti  dall'art. 10,  restando  precluso l'utilizzo di
   accantonamenti   del   conto  capitale  per  iniziative  di  parte
   corrente;
      b) mediante  riduzione di precedenti autorizzazioni legislative
   di spesa;
      c) mediante  nuove  o  maggiori  entrate, restando in ogni caso
   esclusa  la  copertura  di  nuove  o  maggiori  spese correnti con
   entrate in conto capitale.
    I disegni di legge di iniziativa governativa che comportino nuove
   o  maggiori  spese, ovvero minori entrate, devono essere corredati
   di   una   relazione  tecnica  predisposta  dalle  amministrazioni
   competenti  e verificata dall'assessorato regionale del bilancio e
   delle  finanze  per  la  quantificazione  degli  oneri  recati  da
   ciascuna  disposizione e delle relative coperture finanziarie, con
   la  specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate,
   degli  oneri  annuali fino alla completa attuazione delle norme e,
   per  la  spesa  in conto capitale, della modulazione relativa agli
   anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo.
    Per  i disegni di legge di iniziativa parlamentare che comportino
   nuove  o maggiori  spese  ovvero  minori  entrate,  esitati  dalle
   competenti commissioni di merito, la Commissione bilancio, finanze
   e  programmazione,  preliminarmente  all'esame,  deve acquisire da
   parte  del  Governo  regionale  la relazione di cui al comma 2, ai
   fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri.
    La Commissione bilancio, finanze e programmazione deve, altresi',
   richiedere  al  Governo  l'aggiornamento  della  relazione tecnica
   nell'ipotesi  in  cui  i  disegni  di  legge di cui ai commi 2 e 3
   abbiano   subito   modifiche   o   emendamenti  comportanti  nuovi
   o maggiori oneri.
    Le  leggi  della  Regione  che autorizzano spese per un solo anno
   indicano la relativa copertura finanziaria a carico dell'esercizio
   cui si riferiscono.
    Le  leggi della Regione che autorizzano spese in conto capitale a
   carattere  pluriennale  quantificano l'ammontare complessivo della
   spesa  per tutto il periodo della loro efficacia, nonche' le quote
   di  competenza relative al primo anno e quelle a carico degli anni
   successivi  considerati nel bilancio pluriennale vigente; indicano
   altresi'  la  copertura finanziaria per gli anni medesimi che deve
   trovare  riscontro  nel bilancio pluriennale vigente. Con la legge
   di  approvazione  del  bilancio  o con la legge di assestamento le
   quote  ricadenti  in  ciascuno degli anni considerati nel bilancio
   pluriennale  possono  essere  rimodulate nei limiti dell'ammontare
   complessivo autorizzato dalle relative leggi di spesa.
    L'amministrazione  regionale  puo' stipulare contratti o comunque
   assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi
   pluriennali  di  cui  al  comma  precedente.  I relativi pagamenti
   devono  comunque  essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni
   annuali di cassa.
    Le leggi della Regione che autorizzano spese correnti a carattere
   permanente  quantificano  l'onere  annuale  previsto  per ciascuno
   degli anni compresi nel bilancio pluriennale vigente e ne indicano
   la  relativa copertura finanziaria a carico del bilancio medesimo.
   Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non
   si   tratti   di   spese   obbligatorie,   possono   rinviare   la
   quantificazione  dell'onere  annuo  alla legge di approvazione del
   bilancio.
    Le  leggi  regionali  di  spesa approvate dopo il 30 novembre non
   possono   recare   oneri  a  carico  del  bilancio  di  competenza
   dell'esercizio  in  corso,  salvo  casi  di  particolare urgenza e
   necessita'".