Art. 63. Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria 1. L'art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e' cosi' sostituito: "Art. 7 (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria). - Le leggi della Regione che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, devono indicare la relativa copertura finanziaria che e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita': a) mediante l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali previsti dall'art. 10, restando precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; c) mediante nuove o maggiori entrate, restando in ogni caso esclusa la copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale. I disegni di legge di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, devono essere corredati di una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dall'assessorato regionale del bilancio e delle finanze per la quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture finanziarie, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per la spesa in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo. Per i disegni di legge di iniziativa parlamentare che comportino nuove o maggiori spese ovvero minori entrate, esitati dalle competenti commissioni di merito, la Commissione bilancio, finanze e programmazione, preliminarmente all'esame, deve acquisire da parte del Governo regionale la relazione di cui al comma 2, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri. La Commissione bilancio, finanze e programmazione deve, altresi', richiedere al Governo l'aggiornamento della relazione tecnica nell'ipotesi in cui i disegni di legge di cui ai commi 2 e 3 abbiano subito modifiche o emendamenti comportanti nuovi o maggiori oneri. Le leggi della Regione che autorizzano spese per un solo anno indicano la relativa copertura finanziaria a carico dell'esercizio cui si riferiscono. Le leggi della Regione che autorizzano spese in conto capitale a carattere pluriennale quantificano l'ammontare complessivo della spesa per tutto il periodo della loro efficacia, nonche' le quote di competenza relative al primo anno e quelle a carico degli anni successivi considerati nel bilancio pluriennale vigente; indicano altresi' la copertura finanziaria per gli anni medesimi che deve trovare riscontro nel bilancio pluriennale vigente. Con la legge di approvazione del bilancio o con la legge di assestamento le quote ricadenti in ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale possono essere rimodulate nei limiti dell'ammontare complessivo autorizzato dalle relative leggi di spesa. L'amministrazione regionale puo' stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi pluriennali di cui al comma precedente. I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di cassa. Le leggi della Regione che autorizzano spese correnti a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale vigente e ne indicano la relativa copertura finanziaria a carico del bilancio medesimo. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio. Le leggi regionali di spesa approvate dopo il 30 novembre non possono recare oneri a carico del bilancio di competenza dell'esercizio in corso, salvo casi di particolare urgenza e necessita'".