Art. 64. Impegni di spesa 1. L'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e' cosi sostituito: "Art. 11 (Impegni di spesa). - Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le sole somme dovute dalla Regione a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio stesso. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto alla competenza dell'esercizio in corso. Nel corso dell'esercizio possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. Con riguardo ai provvedimenti relativi agli impegni prenotati, qualora non venga assunta entro il termine dell'esercizio la conseguente obbligazione giuridica, gli impegni medesimi decadono e sono contabilizzati nel rendiconto generale come economie di spesa. Quando la prenotazione di impegno e' riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validita' gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara gia' adottati. Le spese correnti relative agli organi della Regione, agli stipendi ed altri assegni fissi al personale, a pensioni ed assegni congeneri sono impegnate contestualmente all'emissione del relativo titolo di spesa e possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso. Per le altre spese correnti a pagamento non differito, le competenti amministrazioni provvedono all'emissione dei relativi titoli di spesa contestualmente all'assunzione degli impegni. Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo, previo assenso dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, ove cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti l'impegno puo' anche estendersi a piu' esercizi, previo assenso dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, a norma della consuetudine o qualora l'amministrazione riconosca la necessita' o la convenienza. Per le spese in conto capitale relative ad opere o interventi ripartiti in piu' esercizi e' consentito assumere impegni di durata pluriennale nei limiti dell'intera somma autorizzata dalle leggi di spesa, a norma dell'art. 7, settimo comma, ovvero, per le spese non fissate da specifiche leggi di spesa, nei limiti stabiliti da appositi articoli della legge di approvazione del bilancio. Tutte le quote di stanziamento non impegnate a norma del presente articolo costituiscono alla chiusura dell'esercizio economie di spesa, salvo le somme stanziate per spese in conto capitale relative all'esecuzione di opere e di lavori pubblici in genere che, anche se non impegnate, possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, nel solo esercizio successivo - mediante decreti motivati delle competenti amministrazioni - al termine del quale, se ancora non impegnate, costituiscono economie di spesa; si considerano pero' impegnate: a) le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui in corrispondenza e per l'ammontare dei mutui contratti; b) le spese in conto capitale finanziate con l'emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza dell'ammontare dei prestiti emessi e riscossi; c) le spese connesse ad accertamenti di entrate relative ad assegnazioni comunitarie, statali e di altri enti aventi destinazione vincolata e le spese relative all'eventuale cofinanziamento delle assegnazioni medesime. Gli atti di programmazione comportanti spese a carattere pluriennale sono controfirmati dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze".