Art. 64.
                          Impegni di spesa
    1.  L'art. 1  della  legge  regionale  8 luglio  1977,  n.  47  e
   successive modifiche ed integrazioni e' cosi sostituito:
    "Art.  11 (Impegni di spesa). - Gli impegni di spesa sono assunti
   nei  limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio
   in corso.
    Formano  impegno  sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio
   le  sole  somme  dovute  dalla  Regione  a seguito di obbligazioni
   giuridicamente   perfezionate   entro  il  termine  dell'esercizio
   stesso.  Gli  impegni  assunti  possono  riferirsi  soltanto  alla
   competenza dell'esercizio in corso.
    Nel   corso   dell'esercizio  possono  essere  prenotati  impegni
   relativi  a  procedure  in  via  di  espletamento. Con riguardo ai
   provvedimenti  relativi  agli impegni prenotati, qualora non venga
   assunta   entro   il   termine   dell'esercizio   la   conseguente
   obbligazione  giuridica,  gli  impegni  medesimi  decadono  e sono
   contabilizzati  nel  rendiconto  generale  come economie di spesa.
   Quando  la prenotazione di impegno e' riferita a procedure di gara
   bandite  prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale
   termine,  la  prenotazione  si  tramuta  in  impegno  e conservano
   validita'  gli  atti  ed  i  provvedimenti relativi alla gara gia'
   adottati.
    Le  spese  correnti  relative  agli  organi  della  Regione, agli
   stipendi  ed  altri  assegni  fissi  al  personale,  a pensioni ed
   assegni congeneri sono impegnate contestualmente all'emissione del
   relativo   titolo   di   spesa   e   possono   riferirsi  soltanto
   all'esercizio in corso.
    Per  le  altre  spese  correnti  a  pagamento  non  differito, le
   competenti  amministrazioni  provvedono all'emissione dei relativi
   titoli di spesa contestualmente all'assunzione degli impegni.
    Per  le  spese  correnti  possono essere assunti impegni estesi a
   carico  dell'esercizio  successivo,  previo assenso dell'assessore
   regionale   per   il   bilancio   e   le  finanze,  ove  cio'  sia
   indispensabile  per  assicurare la continuita' dei servizi. Quando
   si  tratti  di  spese  per affitti o di altre spese continuative e
   ricorrenti l'impegno puo' anche estendersi a piu' esercizi, previo
   assenso  dell'assessore  regionale per il bilancio e le finanze, a
   norma  della consuetudine o qualora l'amministrazione riconosca la
   necessita' o la convenienza.
    Per  le  spese  in  conto capitale relative ad opere o interventi
   ripartiti  in  piu'  esercizi  e'  consentito  assumere impegni di
   durata  pluriennale nei limiti dell'intera somma autorizzata dalle
   leggi di spesa, a norma dell'art. 7, settimo comma, ovvero, per le
   spese  non  fissate  da  specifiche  leggi  di  spesa,  nei limiti
   stabiliti  da  appositi  articoli  della legge di approvazione del
   bilancio.
    Tutte le quote di stanziamento non impegnate a norma del presente
   articolo  costituiscono  alla  chiusura dell'esercizio economie di
   spesa,  salvo  le  somme  stanziate  per  spese  in conto capitale
   relative  all'esecuzione  di  opere e di lavori pubblici in genere
   che, anche se non impegnate, possono essere mantenute in bilancio,
   quali  residui  di  stanziamento,  nel solo esercizio successivo -
   mediante  decreti  motivati  delle competenti amministrazioni - al
   termine del quale, se ancora non impegnate, costituiscono economie
   di spesa; si considerano pero' impegnate:
      a) le  spese  in  conto capitale finanziate con l'assunzione di
   mutui in corrispondenza e per l'ammontare dei mutui contratti;
      b) le  spese  in  conto  capitale finanziate con l'emissione di
   prestiti   obbligazionari  in  corrispondenza  dell'ammontare  dei
   prestiti emessi e riscossi;
      c) le  spese  connesse  ad  accertamenti di entrate relative ad
   assegnazioni   comunitarie,   statali   e  di  altri  enti  aventi
   destinazione   vincolata   e   le   spese  relative  all'eventuale
   cofinanziamento delle assegnazioni medesime.
    Gli   atti   di  programmazione  comportanti  spese  a  carattere
   pluriennale  sono  controfirmati  dall'assessore  regionale per il
   bilancio e le finanze".