Art. 66.
                         Esecuzioni forzate
    1.   A   decorrere   dal   quarantacinquesimo  giorno  successivo
   all'entrata   in   vigore   della  presente  legge,  si  applicano
   all'amministrazione  regionale  e agli enti pubblici non economici
   della Regione le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto-legge
   31  dicembre  1996,  n.  669, convertito, con modificazioni, nella
   legge 28 febbraio 1997, n. 30.
    2. Entro  il  termine  di  cui  al  comma 1,  il Presidente della
   Regione, su proposta dell'assessore regionale per il bilancio e le
   finanze,   emana,  con  proprio  decreto,  le  relative  modalita'
   attuative.