Art. 66. Esecuzioni forzate 1. A decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, si applicano all'amministrazione regionale e agli enti pubblici non economici della Regione le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30. 2. Entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, emana, con proprio decreto, le relative modalita' attuative.