Art. 68. Snellimento dell'azione amministrativa - Organi collegiali 1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa in materia di organi collegiali si applicano le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. 2. La Commissione regionale per il controllo di legittimita' e di merito sugli atti adottati dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza di cui all'art. 1 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 42 e' soppressa ed i compiti e le funzioni alla stessa attribuiti vengono svolti dai competenti uffici dell'assessorato regionale degli enti locali. 3. Sono soggetti al controllo dell'assessorato predetto gli atti relativi alle materie sotto elencate. Tali atti, trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione all'assessorato regionale degli enti locali, sono approvati o annullati, con decreto assessoriale da notificare all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali l'assessorato non abbia adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti relativi alle seguenti materie: a) bilancio preventivo e relative variazioni, conto consuntivo; b) locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente tre anni; c) liti attive e passive e transazioni; d) modifica di pianta organica e relativo regolamento; e) nomina del tesoriere e relativo contratto di servizio; f) atti riguardanti il patrimonio immobiliare delle istituzioni; g) modifiche allo statuto. 4. I termini di cui al comma 3 sono sospesi se l'assessorato richiede ulteriore documentazione o chiarimenti in ordine alle deliberazioni trasmesse. I chiarimenti o gli elementi integrativi devono essere forniti entro venti giorni ed i provvedimenti definitivi devono essere adottati entro i trenta giorni successivi. 5. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun ramo dell'amministrazione regionale comunica al Presidente della Regione quali organi collegiali, istituiti presso le amministrazioni medesime, abbiano mantenuto carattere di attualita' e funzionalita' per l'amministrazione regionale. 6. Le singole amministrazioni provvedono, altresi', ad indicare eventuali accorpamenti degli organi di cui al comma 5 e ad individuare quali profili professionali non sono sostituibili con personale dipendente regionale. 7. La giunta regionale provvede, nei due mesi successivi alla comunicazione di cui ai commi 5 e 6, a confermare o meno gli organi collegiali di cui al comma 5. 8. Gli organi collegiali in atto esistenti, di cui non sia avvenuta la conferma di cui al comma 7 entro la data del 31 dicembre 1999, sono soppressi ed i relativi compiti e funzioni sono svolti dal ramo di amministrazione competente per materia. 9. I pareri obbligatori non vincolanti di competenza degli organi collegiali regionali relativi a singoli provvedimenti sono considerati resi in conformita' alla proposta dell'ufficio se non espressi entro novanta giorni dalla richiesta dello stesso ufficio.