Art. 68.
     Snellimento dell'azione amministrativa - Organi collegiali
    1.  Ai  fini  dello  snellimento  dell'azione  amministrativa  in
   materia   di   organi   collegiali   si   applicano  le  ulteriori
   disposizioni di cui al presente articolo.
    2. La Commissione regionale per il controllo di legittimita' e di
   merito   sugli   atti  adottati  dalle  istituzioni  pubbliche  di
   assistenza   e  di  beneficenza  di  cui  all'art. 1  della  legge
   regionale  3 novembre  1994,  n. 42 e' soppressa ed i compiti e le
   funzioni  alla  stessa  attribuiti  vengono  svolti dai competenti
   uffici dell'assessorato regionale degli enti locali.
    3. Sono  soggetti al controllo dell'assessorato predetto gli atti
   relativi  alle  materie  sotto  elencate.  Tali atti, trasmessi in
   duplice   copia   entro   quindici   giorni  dalla  loro  adozione
   all'assessorato  regionale  degli  enti  locali,  sono approvati o
   annullati,  con decreto assessoriale da notificare all'istituzione
   interessata  entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni
   per  le  quali  l'assessorato  non abbia adottato un provvedimento
   entro  detto  termine  divengono  esecutive.  Le  disposizioni del
   presente  comma si  applicano  agli  atti  relativi  alle seguenti
   materie:
      a) bilancio preventivo e relative variazioni, conto consuntivo;
      b) locazioni  e conduzioni di immobili per un periodo eccedente
   tre anni;
      c) liti attive e passive e transazioni;
      d) modifica di pianta organica e relativo regolamento;
      e) nomina del tesoriere e relativo contratto di servizio;
      f) atti    riguardanti    il   patrimonio   immobiliare   delle
   istituzioni;
      g) modifiche allo statuto.
    4. I  termini  di  cui  al  comma 3 sono sospesi se l'assessorato
   richiede  ulteriore  documentazione  o  chiarimenti in ordine alle
   deliberazioni  trasmesse. I chiarimenti o gli elementi integrativi
   devono  essere  forniti  entro  venti  giorni  ed  i provvedimenti
   definitivi   devono   essere   adottati   entro  i  trenta  giorni
   successivi.
    5. Entro  quattro  mesi  dall'entrata  in  vigore  della presente
   legge,  ciascun  ramo  dell'amministrazione  regionale comunica al
   Presidente della Regione quali organi collegiali, istituiti presso
   le   amministrazioni  medesime,  abbiano  mantenuto  carattere  di
   attualita' e funzionalita' per l'amministrazione regionale.
    6.  Le  singole amministrazioni provvedono, altresi', ad indicare
   eventuali  accorpamenti  degli  organi  di  cui  al  comma 5  e ad
   individuare  quali profili professionali non sono sostituibili con
   personale dipendente regionale.
    7. La  giunta  regionale  provvede,  nei due mesi successivi alla
   comunicazione  di  cui  ai  commi  5  e 6, a confermare o meno gli
   organi collegiali di cui al comma 5.
    8. Gli  organi  collegiali  in  atto  esistenti,  di  cui non sia
   avvenuta  la  conferma  di  cui  al  comma 7  entro  la  data  del
   31 dicembre  1999, sono soppressi ed i relativi compiti e funzioni
   sono svolti dal ramo di amministrazione competente per materia.
    9. I pareri obbligatori non vincolanti di competenza degli organi
   collegiali   regionali   relativi  a  singoli  provvedimenti  sono
   considerati  resi in conformita' alla proposta dell'ufficio se non
   espressi   entro  novanta  giorni  dalla  richiesta  dello  stesso
   ufficio.