Art. 69. Governo e uso delle risorse idriche 1. Il governo e l'uso delle risorse idriche e' realizzato in armonia con i principi, le finalita' e gli obiettivi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo le disposizioni e le modalita' di cui alle lettere seguenti: a) la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche e' improntata a criteri di efficienza, di efficacia e di economicita' e vi si provvede in modo unitario ed integrato su base territoriale secondo ambiti ottimali per la gestione del servizio idrico integrato cosi' come definito dall'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 5 gennaio 1994, n. 36; b) il presidente della Regione, su proposta dell'assessore per il territorio e l'ambiente e dell'assessore per i lavori pubblici e previo parere della competente commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, determina con proprio decreto gli ambiti territoriali ottimali e le loro modalita' di costituzione; c) ai fini della determinazione degli ambiti territoriali si applicano i criteri dell'efficienza e dell'economicita' di gestione con particolare riguardo all'instaurarsi di significativi fattori di scala, individuando contestualmente quali gestioni esistenti corrispondono ai suddetti criteri; d) con cadenza quinquennale e con le modalita' di cui alle lettere precedenti, si provvede alla modifica degli ambiti territoriali ottimali; e) per la realizzazione di opere fognarie e depurative e' istituito nel bilancio della Regione siciliana un fondo di perequazione; f) gli enti locali, tramite il gestore del servizio integrato, verseranno in apposito capitolo dell'entrata del bilancio della Regione siciliana una quota pari al 15 per cento della tariffa riscossa ai sensi dell'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 al fine di alimentare il fondo di cui alla lettera e); g) l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel caso in cui l'ente locale non possa provvedere, tramite le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, alla realizzazione di opere fognarie e depurative, provvedera' ad integrare le risorse medesime con un contributo - nei limiti previsti dall'art. 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni - che gravera' sul fondo di cui alla lettera e); h) ove non gia' disciplinato da specifiche norme regionali, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.