Art. 69.
                 Governo e uso delle risorse idriche
    1.  Il  governo  e  l'uso  delle risorse idriche e' realizzato in
   armonia con i principi, le finalita' e gli obiettivi della legge 5
   gennaio 1994, n. 36, secondo le disposizioni e le modalita' di cui
   alle lettere seguenti:
      a) la  gestione  e  l'utilizzazione  delle  risorse  idriche e'
   improntata a criteri di efficienza, di efficacia e di economicita'
   e   vi   si  provvede  in  modo  unitario  ed  integrato  su  base
   territoriale  secondo ambiti ottimali per la gestione del servizio
   idrico integrato cosi' come definito dall'art. 4, comma 1, lettera
   f), della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
      b) il  presidente della Regione, su proposta dell'assessore per
   il  territorio e l'ambiente e dell'assessore per i lavori pubblici
   e   previo   parere   della   competente  commissione  legislativa
   permanente   dell'Assemblea  regionale  siciliana,  determina  con
   proprio  decreto  gli  ambiti  territoriali  ottimali  e  le  loro
   modalita' di costituzione;
      c) ai  fini  della  determinazione degli ambiti territoriali si
   applicano   i   criteri  dell'efficienza  e  dell'economicita'  di
   gestione con particolare riguardo all'instaurarsi di significativi
   fattori  di  scala,  individuando  contestualmente  quali gestioni
   esistenti corrispondono ai suddetti criteri;
      d) con  cadenza  quinquennale  e  con  le modalita' di cui alle
   lettere   precedenti,  si  provvede  alla  modifica  degli  ambiti
   territoriali ottimali;
      e) per  la  realizzazione  di  opere  fognarie  e depurative e'
   istituito  nel  bilancio  della  Regione  siciliana  un  fondo  di
   perequazione;
      f) gli  enti locali, tramite il gestore del servizio integrato,
   verseranno  in  apposito  capitolo dell'entrata del bilancio della
   Regione  siciliana  una  quota  pari al 15 per cento della tariffa
   riscossa  ai  sensi dell'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36
   al fine di alimentare il fondo di cui alla lettera e);
      g) l'assessore  regionale  per  il territorio e l'ambiente, nel
   caso in cui l'ente locale non possa provvedere, tramite le risorse
   derivanti  dall'applicazione  dell'art. 13  della  legge 5 gennaio
   1994,  n.  36,  alla realizzazione di opere fognarie e depurative,
   provvedera'  ad  integrare le risorse medesime con un contributo -
   nei  limiti  previsti dall'art. 10 della legge regionale 18 giugno
   1977,  n. 39 e successive modifiche ed integrazioni - che gravera'
   sul fondo di cui alla lettera e);
      h) ove  non gia' disciplinato da specifiche norme regionali, si
   applicano  le disposizioni di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36
   e successive modifiche ed integrazioni.