Art. 70.
                       Licenze di attingimento
    1.  Nelle more dell'adozione organica della disciplina in materia
   di  acque pubbliche di cui all'art. 69, le licenze di attingimento
   rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 marzo
   1994,  n. 5, articoli 1 e 2, e gia' rinnovate per cinque volte, si
   intendono  annualmente  rinnovate  su richiesta dell'interessato e
   previo  versamento  del canone relativo, sino alla decisione sulla
   richiesta di concessione e per un periodo non superiore a tre anni
   dalla data di entrata in vigore della presente legge.