Art. 70. Licenze di attingimento 1. Nelle more dell'adozione organica della disciplina in materia di acque pubbliche di cui all'art. 69, le licenze di attingimento rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 marzo 1994, n. 5, articoli 1 e 2, e gia' rinnovate per cinque volte, si intendono annualmente rinnovate su richiesta dell'interessato e previo versamento del canone relativo, sino alla decisione sulla richiesta di concessione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.