Art. 71.
     Interpretazione autentica - Modifica del regime delle acque
    1.  La  lettera b) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale
   9 agosto 1988, n. 14, e' cosi' interpretata:
    "Per  modifica  del regime delle acque si intende sia la modifica
   dei    corsi   di   acque   fluenti   attraverso   sbarramenti   o
   imbrigliamenti,  sia  la captazione di acque sorgive e sotterranee
   necessarie alla conservazione degli ecosistemi".