Art. 71. Interpretazione autentica - Modifica del regime delle acque 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, e' cosi' interpretata: "Per modifica del regime delle acque si intende sia la modifica dei corsi di acque fluenti attraverso sbarramenti o imbrigliamenti, sia la captazione di acque sorgive e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi".