Art. 72. Disposizioni concernenti le Camere di commercio 1. Contro i provvedimenti di rigetto emessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nell'espletamento dei compiti svolti per conto della Regione siciliana, e' ammesso ricorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modifiche ed integrazioni, all'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. 2. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono autorizzate, su convenzione con i livelli provinciali delle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale rappresentative dell'artigianato, della piccola impresa, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti con le modalita' ed i criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali, di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni. Sono, altresi', autorizzate a provvedere alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo ad esclusione della sovratassa per ritardato pagamento, sempre che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'Istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le Camere medesime siano esonerate da ogni responsabilita' verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta.