Art. 72.
           Disposizioni concernenti le Camere di commercio
    1. Contro  i  provvedimenti  di  rigetto  emessi  dalle Camere di
   commercio,      industria,     artigianato     ed     agricoltura,
   nell'espletamento  dei  compiti  svolti  per  conto  della Regione
   siciliana,  e' ammesso ricorso ai sensi del decreto del Presidente
   della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modifiche
   ed  integrazioni,  all'assessore regionale per la cooperazione, il
   commercio, l'artigianato e la pesca.
    2. Le  Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
   sono  autorizzate,  su convenzione con i livelli provinciali delle
   Organizzazioni  sindacali  a  carattere  nazionale rappresentative
   dell'artigianato,    della   piccola   impresa,   del   commercio,
   dell'agricoltura,  del  turismo  e  dei  servizi,  ad  assumere il
   servizio  di  riscossione  dei contributi associativi dovuti dagli
   iscritti  con  le modalita' ed i criteri stabiliti per la esazione
   dei   diritti   annuali,  di  cui  all'art. 34  del  decreto-legge
   22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge
   26 febbraio   1982,  n.  51,  e  successive  modificazioni.  Sono,
   altresi',  autorizzate  a  provvedere alla riscossione dei diritti
   annuali  e  dei  contributi  associativi  non regolarmente versati
   tramite  iscrizione  a  ruolo  ad  esclusione della sovratassa per
   ritardato pagamento, sempre che il servizio di riscossione non sia
   pregiudizievole   per   il   corrente   adempimento   dei  compiti
   dell'Istituto  camerale,  che siano rimborsate le spese incontrate
   per  il  suo espletamento e che le Camere medesime siano esonerate
   da  ogni  responsabilita'  verso terzi derivante dall'applicazione
   della convenzione predetta.