Art. 73.
             Destinazione alloggi alle forze dell'ordine
    1.  Gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a
   cedere,   a  titolo  oneroso,  edifici  di  edilizia  residenziale
   pubblica  non  utilizzabili,  preferenzialmente  ai comuni ed alle
   province  regionali  che  ne  facciano richiesta per destinarli ad
   alloggi   delle   forze   dell'ordine   e,   compatibilmente  alle
   caratteristiche  tecniche,  a sede di presidi per il controllo del
   territorio.