Art. 73. Destinazione alloggi alle forze dell'ordine 1. Gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a cedere, a titolo oneroso, edifici di edilizia residenziale pubblica non utilizzabili, preferenzialmente ai comuni ed alle province regionali che ne facciano richiesta per destinarli ad alloggi delle forze dell'ordine e, compatibilmente alle caratteristiche tecniche, a sede di presidi per il controllo del territorio.