Art. 9. Adeguamento delle tariffe di ingresso 1. Ogni tre anni, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione adegua le tariffe d'ingresso ai musei, gallerie, aree archeologiche, parchi, giardini e siti monumentali tenuto conto di quanto previsto dal decreto 11 dicembre 1997, n. 507 del Ministro per i beni culturali ed ambientali, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per il triennio 2000-2002, le tariffe sono adeguate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Nell'ambito della Regione Sicilia, il comitato previsto dall'art. 3 dello stesso decreto 11 dicembre 1997, n. 507 e' composto: a) dal direttore regionale dei beni culturali, ambientali ed educazione permanente, che lo presiede; b) da due soprintendenti per i beni culturali ed ambientali; c) da un direttore di museo regionale; d) da un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, in servizio presso l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.