Art. 9.
                Adeguamento delle tariffe di ingresso
    1. Ogni  tre  anni, l'assessore regionale per i beni culturali ed
   ambientali   e  per  la  pubblica  istruzione  adegua  le  tariffe
   d'ingresso   ai   musei,  gallerie,  aree  archeologiche,  parchi,
   giardini  e  siti  monumentali tenuto conto di quanto previsto dal
   decreto 11 dicembre 1997, n. 507 del Ministro per i beni culturali
   ed ambientali, e successive modifiche ed integrazioni.
    2. Per  il  triennio  2000-2002,  le  tariffe sono adeguate entro
   centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
    3. Nell'ambito   della  Regione  Sicilia,  il  comitato  previsto
   dall'art. 3  dello  stesso  decreto  11 dicembre  1997,  n. 507 e'
   composto:
      a) dal  direttore  regionale  dei beni culturali, ambientali ed
   educazione permanente, che lo presiede;
      b) da due soprintendenti per i beni culturali ed ambientali;
      c) da un direttore di museo regionale;
      d) da  un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente,
   in  servizio  presso l'assessorato regionale dei beni culturali ed
   ambientali e della pubblica istruzione.