Art. 2. Disposizioni concernenti l'integrazione dell'assegno al nucleo familiare 1. La domanda per la concessione dell'integrazione dell'assegno al nucleo familiare di cui all'art. 14 della legge regionale n. 4 del 1992, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 6 del 1998, puo' essere presentata durante tutto il corso dell'anno ed ha effetto fino alla fine del periodo di riferimento annuale in relazione al quale l'integrazione viene disposta. Per la prosecuzione dell'erogazione, la domanda deve essere rinnovata annualmente nel periodo 1o luglio-31 ottobre di ogni anno successivo. Trascorso il termine del 31 ottobre, puo' essere presentata solamente una nuova domanda per una nuova concessione dell'integrazione. 2. L'integrazione e' erogata in due rate, la prima entro il 31 marzo per il precedente semestre luglio-dicembre, la seconda entro il 30 settembre per il precedente semestre gennaio-giugno. 3. La concessione dell'integrazione e' disposta sulla base delle dichiarazioni, rese dal richiedente nella domanda, in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti per il periodo in relazione al quale spetta l'integrazione. 4. Qualora intervengano, nel corso del periodo in relazione al quale spetta l'integrazione, fatti in base ai quali l'integrazione spetti in misura diversa o venga meno il relativo diritto, il richiedente e' tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia. La revoca o la modifica della concessione decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento. Nel caso in cui la variazione sia accertata d'ufficio il recupero delle somme e' disposto con effetto dal primo giorno del mese in cui si e' verificato l'evento. 5. L'individuazione dei figli maggiorenni quali familiari a carico, in quanto studenti, e' effettuata dal richiedente mediante indicazione dell'iscrizione, della frequenza, dell'anno di immatricolazione e della durata legale del corso di studi del figlio. 6. Per i figli maggiorenni a carico in quanto studenti, l'erogazione dell'assegno non e' interrotta per il periodo intercorrente tra la fine dell'ultimo anno scolastico di scuola media superiore e l'inizio del primo anno accademico immediatamente successivo relativo ai corsi universitari e para-universitari.