Art. 2.
Disposizioni   concernenti   l'integrazione  dell'assegno  al  nucleo
                              familiare
    1.  La  domanda per la concessione dell'integrazione dell'assegno
al nucleo familiare di cui all'art. 14 della legge regionale n. 4 del
1992,  come  modificato  dall'art.  1  della legge regionale n. 6 del
1998,  puo'  essere presentata durante tutto il corso dell'anno ed ha
effetto  fino  alla  fine  del  periodo  di  riferimento  annuale  in
relazione al quale l'integrazione viene disposta. Per la prosecuzione
dell'erogazione,  la  domanda  deve  essere rinnovata annualmente nel
periodo  1o luglio-31 ottobre  di  ogni anno successivo. Trascorso il
termine  del  31 ottobre,  puo' essere presentata solamente una nuova
domanda per una nuova concessione dell'integrazione.
    2.  L'integrazione  e'  erogata  in  due  rate, la prima entro il
31 marzo per il precedente semestre luglio-dicembre, la seconda entro
il 30 settembre per il precedente semestre gennaio-giugno.
    3.  La concessione dell'integrazione e' disposta sulla base delle
dichiarazioni,  rese  dal  richiedente  nella domanda, in ordine alla
sussistenza  dei  requisiti prescritti per il periodo in relazione al
quale spetta l'integrazione.
    4.  Qualora  intervengano,  nel corso del periodo in relazione al
quale  spetta  l'integrazione,  fatti in base ai quali l'integrazione
spetti  in  misura  diversa  o  venga  meno  il  relativo diritto, il
richiedente e' tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia. La
revoca  o  la modifica della concessione decorre dal primo giorno del
mese  successivo  al  verificarsi  dell'evento.  Nel  caso  in cui la
variazione  sia  accertata  d'ufficio  il  recupero  delle  somme  e'
disposto  con  effetto  dal  primo  giorno  del  mese  in  cui  si e'
verificato l'evento.
    5.  L'individuazione  dei  figli  maggiorenni  quali  familiari a
carico,  in  quanto  studenti, e' effettuata dal richiedente mediante
indicazione    dell'iscrizione,   della   frequenza,   dell'anno   di
immatricolazione e della durata legale del corso di studi del figlio.
    6.   Per   i  figli maggiorenni  a  carico  in  quanto  studenti,
l'erogazione   dell'assegno   non   e'   interrotta  per  il  periodo
intercorrente tra la fine dell'ultimo anno scolastico di scuola media
superiore   e  l'inizio  del  primo  anno  accademico  immediatamente
successivo relativo ai corsi universitari e para-universitari.