Art. 3. Disposizioni concernenti l'assegno di cura 1. La prima erogazione dell'assegno di cura di cui all'art. 18 della legge regionale n. 4 del 1992, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 6 del 1998, e' disposta, con riferimento alle mensilita' maturate, entro 60 giorni dal compimento del sesto mese di vita del bambino. Le erogazioni successive sono disposte, con riferimento agli ulteriori periodi maturati, entro 60 giorni rispettivamente dal compimento dei dodici mesi, diciotto mesi e dei ventiquattro mesi di vita. 2. All'erogazione si provvede sulla base di apposite attestazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti per il periodo in relazione al quale spetta l'assegno, fatte pervenire dal richiedente rispettivamente entro 30 giorni dal compimento del sesto, dodicesimo, diciottesimo e ventiquattresimo mese di vita del figlio. Qualora le attestazioni pervengano successivamente ai predetti termini, le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dal ricevimento delle medesime. 3. Si intendono per aziende che operano in condizioni particolarmente sfavorite, ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 4 del 1992, quelle individuate ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 7 del 1992. 4. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della giunta regionale 28 gennaio 1999, n. 1/L, che prevedono l'erogazione d'ufficio dell'assegno di cura per il secondo anno di vita del figlio, il recupero della contribuzione dovuta puo' avvenire anche compensando quanto deve essere corrisposto dall'amministrazione con quanto dovuto dall'avente diritto.