Art. 3.
             Disposizioni concernenti l'assegno di cura
    1.  La  prima  erogazione dell'assegno di cura di cui all'art. 18
della  legge  regionale  n.  4  del 1992, come modificato dall'art. 1
della  legge  regionale  n.  6 del 1998, e' disposta, con riferimento
alle  mensilita'  maturate,  entro 60 giorni dal compimento del sesto
mese di vita del bambino. Le erogazioni successive sono disposte, con
riferimento   agli   ulteriori  periodi  maturati,  entro  60  giorni
rispettivamente  dal  compimento dei dodici mesi, diciotto mesi e dei
ventiquattro mesi di vita.
    2. All'erogazione si provvede sulla base di apposite attestazioni
in  ordine alla sussistenza dei requisiti per il periodo in relazione
al   quale   spetta   l'assegno,   fatte  pervenire  dal  richiedente
rispettivamente entro 30 giorni dal compimento del sesto, dodicesimo,
diciottesimo  e  ventiquattresimo mese di vita del figlio. Qualora le
attestazioni  pervengano  successivamente  ai  predetti  termini,  le
erogazioni  sono  disposte  entro  60  giorni  dal  ricevimento delle
medesime.
    3.   Si   intendono   per   aziende  che  operano  in  condizioni
particolarmente  sfavorite,  ai  fini  dell'applicazione  del comma 5
dell'art. 18  della legge regionale n. 4 del 1992, quelle individuate
ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 7 del 1992.
    4. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3,
del decreto del Presidente della giunta regionale 28 gennaio 1999, n.
1/L, che prevedono l'erogazione d'ufficio dell'assegno di cura per il
secondo  anno  di  vita  del  figlio, il recupero della contribuzione
dovuta puo' avvenire anche compensando quanto deve essere corrisposto
dall'amministrazione con quanto dovuto dall'avente diritto.