Art. 4.
Disposizioni  concernenti  l'indennita'  per  degenza  ospedaliera  e
                l'indennita' per infortunio domestico
    1.  L'erogazione  delle  indennita' per degenza ospedaliera e per
infortunio  domestico  di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 28
della  legge  regionale  n.  4  del 1992, come sostituiti dall'art. 1
della  legge  regionale  n.  6  del 1998, e' disposta entro 30 giorni
dalla concessione delle medesime indennita'.