Art. 4. Disposizioni concernenti l'indennita' per degenza ospedaliera e l'indennita' per infortunio domestico 1. L'erogazione delle indennita' per degenza ospedaliera e per infortunio domestico di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 28 della legge regionale n. 4 del 1992, come sostituiti dall'art. 1 della legge regionale n. 6 del 1998, e' disposta entro 30 giorni dalla concessione delle medesime indennita'.