Art. 5. Disposizioni in materia di versamento delle contribuzioni 1. Le contribuzioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 4 del 1992 devono essere versate, nella misura fissata dall'apposito regolamento provinciale, almeno contestualmente all'adesione alle varie forme assicurative e, per gli anni successivi, comunque prima dell'inizio dell'anno assicurativo di riferimento. Il mancato versamento della contribuzione entro i predetti termini comporta rinuncia all'instaurazione o al proseguimento del rapporto assicurativo ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto del Presidente della giunta regionale 28 gennaio 1999, n. 1/L. 2. Qualora il versamento di cui al comma 1, per i periodi assicurativi successivi al primo, venga effettuato in misura inferiore al dovuto, ma pari almeno alla misura versata per il periodo immediatamente precedente, l'ulteriore somma dovuta deve essere versata non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'invito in tal senso da parte dell'Agenzia. Sulle somme dovute sono comunque corrisposti gli interessi, calcolati al saggio legale, dal giorno successivo alla scadenza del termine e fino al giorno del versamento. 3. Per le persone iscritte, alla data del 31 dicembre 1998, alle varie forme assicurative di cui alla legge regionale n. 4 del 1992, l'anno assicurativo coincide con l'anno solare; le relative contribuzioni devono essere versate entro il 30 settembre di ogni anno al quale esse si riferiscono.