Art. 5.
      Disposizioni in materia di versamento delle contribuzioni
    1.  Le contribuzioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 4
del  1992  devono  essere versate, nella misura fissata dall'apposito
regolamento  provinciale,  almeno  contestualmente  all'adesione alle
varie  forme  assicurative e, per gli anni successivi, comunque prima
dell'inizio   dell'anno   assicurativo  di  riferimento.  Il  mancato
versamento  della  contribuzione  entro  i  predetti termini comporta
rinuncia   all'instaurazione   o   al   proseguimento   del  rapporto
assicurativo  ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto del
Presidente della giunta regionale 28 gennaio 1999, n. 1/L.
    2.  Qualora  il  versamento  di  cui  al  comma  1, per i periodi
assicurativi   successivi   al  primo,  venga  effettuato  in  misura
inferiore  al  dovuto,  ma  pari  almeno  alla  misura versata per il
periodo  immediatamente  precedente,  l'ulteriore  somma  dovuta deve
essere versata non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'invito in tal
senso  da  parte  dell'Agenzia.  Sulle  somme  dovute  sono  comunque
corrisposti  gli  interessi,  calcolati  al saggio legale, dal giorno
successivo alla scadenza del termine e fino al giorno del versamento.
    3.  Per le persone iscritte, alla data del 31 dicembre 1998, alle
varie  forme  assicurative di cui alla legge regionale n. 4 del 1992,
l'anno   assicurativo   coincide   con  l'anno  solare;  le  relative
contribuzioni  devono  essere  versate  entro il 30 settembre di ogni
anno al quale esse si riferiscono.