Art. 6.
     Disposizioni in materia di pensione regionale di vecchiaia
    1.  La  contribuzione  di  cui  all'art.  5 della legge regionale
28 febbraio 1993, n. 3, e' versata in unica rata annuale nella misura
determinata  per  ciascun  anno  dalla giunta regionale. I versamenti
successivi  al  primo  sono  effettuati entro il 30 settembre di ogni
anno.  Nel caso in cui non siano disponibili entro il termine fissato
per il versamento, anche per ragioni non imputabili all'iscritto, gli
elementi  per  determinare la riduzione percentuale di cui al comma 1
dell'art. 5 della legge regionale n. 3 del 1993 nonche' il contributo
di  cui  all'art.  7-ter della medesima legge, deve essere versata la
contribuzione   intera,   fatta   salva  la  successiva  restituzione
all'iscritto della somma non dovuta.
    2.  Per  le  persone  che  usufruiscono dei benefici previsti dal
comma  2-bis  dell'art.  5  della  legge  regionale  n.  3 del 1993 e
dall'art.  7-bis  della  medesima  legge, il versamento e' dovuto con
riferimento  alla contribuzione stabilita per ciascuno degli anni nei
quali  ricadono  l'adesione  o  i  successivi  rinnovi annuali, ed e'
effettuato  per  un  numero  minimo  di  anni calcolato deducendo dai
quindici  anni  stabiliti  dall'art. 7 della legge regionale n. 3 del
1993, gli anni assoggettati a riscatto ed eventualmente, su richiesta
dell'iscritto,  quelli  accreditati figurativamente. L'onere relativo
al   riscatto   e'   calcolato  secondo  le  modalita'  previste  dal
regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale
n.   1/L  del  28 gennaio  1999  con  riferimento  all'importo  della
contribuzione  fissato  per  l'anno precedente a quello di decorrenza
della pensione e all'eta' dell'avente diritto alla data di decorrenza
della  pensione.  La  pensione  e'  concessa  solo  previo versamento
dell'intera  contribuzione  dovuta  ivi  inclusa la quota di riscatto
fissata dal regolamento regionale.
    3.  Il  calcolo della contribuzione da versare per le persone che
usufruiscono dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al commi
2,  3  e  4  dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  6 del 1998, e'
effettuato  moltiplicando  la  contribuzione  fissata  per  l'anno in
corso,  per  il  numero di anni calcolato secondo quanto disposto dal
comma  2,  e  diviso per il numero degli anni per i quali deve essere
versata  la  contribuzione  ai  sensi dei medesimi commi 2, 3 e 4 del
citato  art.  7. Per la determinazione della contribuzione da versare
per  gli  anni  successivi  al primo si provvede al ricalcolo, con le
modalita'  fissate  da  questo  comma, sulla base della contribuzione
fissata in ciascun anno.