Art. 6. Disposizioni in materia di pensione regionale di vecchiaia 1. La contribuzione di cui all'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e' versata in unica rata annuale nella misura determinata per ciascun anno dalla giunta regionale. I versamenti successivi al primo sono effettuati entro il 30 settembre di ogni anno. Nel caso in cui non siano disponibili entro il termine fissato per il versamento, anche per ragioni non imputabili all'iscritto, gli elementi per determinare la riduzione percentuale di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 3 del 1993 nonche' il contributo di cui all'art. 7-ter della medesima legge, deve essere versata la contribuzione intera, fatta salva la successiva restituzione all'iscritto della somma non dovuta. 2. Per le persone che usufruiscono dei benefici previsti dal comma 2-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 3 del 1993 e dall'art. 7-bis della medesima legge, il versamento e' dovuto con riferimento alla contribuzione stabilita per ciascuno degli anni nei quali ricadono l'adesione o i successivi rinnovi annuali, ed e' effettuato per un numero minimo di anni calcolato deducendo dai quindici anni stabiliti dall'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1993, gli anni assoggettati a riscatto ed eventualmente, su richiesta dell'iscritto, quelli accreditati figurativamente. L'onere relativo al riscatto e' calcolato secondo le modalita' previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 1/L del 28 gennaio 1999 con riferimento all'importo della contribuzione fissato per l'anno precedente a quello di decorrenza della pensione e all'eta' dell'avente diritto alla data di decorrenza della pensione. La pensione e' concessa solo previo versamento dell'intera contribuzione dovuta ivi inclusa la quota di riscatto fissata dal regolamento regionale. 3. Il calcolo della contribuzione da versare per le persone che usufruiscono dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al commi 2, 3 e 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 6 del 1998, e' effettuato moltiplicando la contribuzione fissata per l'anno in corso, per il numero di anni calcolato secondo quanto disposto dal comma 2, e diviso per il numero degli anni per i quali deve essere versata la contribuzione ai sensi dei medesimi commi 2, 3 e 4 del citato art. 7. Per la determinazione della contribuzione da versare per gli anni successivi al primo si provvede al ricalcolo, con le modalita' fissate da questo comma, sulla base della contribuzione fissata in ciascun anno.