Art. 7.
Disposizioni  in  materia  di  contributo  ai fini della costituzione
                           della pensione
    1.  La  domanda  per  ottenere  il  contributo  regionale  di cui
all'art. 5 della legge regionale il 7 del 1992 deve essere presentata
entro   il   30 settembre   dell'anno  successivo  a  quello  cui  si
riferiscono  i  versamenti  per  la  costituzione  della  pensione di
vecchiaia o anzianita'.