Art. 7. Disposizioni in materia di contributo ai fini della costituzione della pensione 1. La domanda per ottenere il contributo regionale di cui all'art. 5 della legge regionale il 7 del 1992 deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti per la costituzione della pensione di vecchiaia o anzianita'.