Art. 8.
                      Termini dei procedimenti
    1.  I  termini  per  la  conclusione dei procedimenti di cui alle
leggi regionali n. 4 del 1992, n. 7 del 1992, n. 3 del 1993, n. 6 del
1998  nonche' di quelli di cui al decreto del Presidente della giunta
regionale  28  gennaio  1999,  n.  1/L  e di questo regolamento, sono
stabiliti dall'allegato A a questo regolamento.
    2.  I  termini  di  cui  al comma 1 possono essere modificati con
deliberazione  della  giunta  provinciale  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.