Art. 8. Termini dei procedimenti 1. I termini per la conclusione dei procedimenti di cui alle leggi regionali n. 4 del 1992, n. 7 del 1992, n. 3 del 1993, n. 6 del 1998 nonche' di quelli di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 28 gennaio 1999, n. 1/L e di questo regolamento, sono stabiliti dall'allegato A a questo regolamento. 2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati con deliberazione della giunta provinciale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.