Art. 9.
      Disposizioni finali, transitorie e di prima applicazione
    1.  Nel  caso  in  cui  le domande e la documentazione presentate
risultino   incomplete,   l'Agenzia   richiede  l'integrazione  degli
elementi  mancanti ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 4 e
5  della  legge 30 novembre 1992, n. 23, stabilendo un termine per la
presentazione degli stessi.
    2.  La  provincia puo' stipulare specifici accordi con i soggetti
che  assistono  l'utenza  nella  presentazione  delle  domande per la
concessione  dei  benefici  di cui alle leggi regionali richiamate da
questo   regolamento,   al   fine   di   acquisire,  anche  in  forma
automatizzata,  dati  e  informazioni  in  esse contenuti. I medesimi
accordi  possono  prevedere anche l'assunzione in capo alla provincia
dei  costi  derivanti  dall'accordo  di  collaborazione  e la messa a
disposizione   da   parte   della   provincia   della  strumentazione
necessaria.
    3.  Nel  caso  in  cui sia accertata l'impossibilita' di accedere
alle  provvidenze per mancanza dei requisiti necessari per l'adesione
o   per  poter  beneficiare  delle  prestazioni,  l'Agenzia  provvede
d'ufficio  alla restituzione agli aventi diritto delle somme versate.
Sono  altresi  restituite  d'ufficio  le  somme  versate  in  eccesso
rispetto alla misura effettivamente dovuta.
    4.  E' demandata a successivo regolamento la disciplina di quanto
previsto  dal comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 4 del 1992
in  materia  di contribuzione previdenziale, fatte salve le modalita'
di versamento stabilite da questo regolamento. In attesa dell'entrata
in  vigore del predetto regolamento, la contribuzione di cui all'art.
7  della legge regionale n. 4 del 1992 e' versata nella misura minima
prevista dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 6 del 1998.
    5.  Per  le  persone  che  abbiano  sottoscritto  l'adesione alla
contribuzione  per  gli assegni di natalita' e di cura ai sensi della
normativa  vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale
n.  6  del 1998 e che non hanno manifestato l'intenzione di avvalersi
della  focolta'  di  estinguere  il  rapporto previdenziale di cui al
comma  1  dell'art. 2 della legge regionale n. 6 del 1998, il mancato
versamento  della  contribuzione  prevista  per  l'anno  1998 entro i
termini  fissati  si  intende  quale  manifestazione  della  suddetta
intenzione.  Rimane  fermo per gli interessati l'eventuale obbligo di
regolarizzare   i   versamenti   contributivi,  se  dovuti,  fino  al
31 dicembre 1997.
    6.  In  sede  di  prima  applicazione  di  questo  regolamento le
modalita'  di  erogazione  di cui al comma 2 dell'art. 2 si applicano
con  riferimento  alle  domande  presentate  per il periodo 1o luglio
1999-30  giugno  2000.  Per  le  domande presentate per il periodo 1o
luglio    199830    giugno   1999   si   provvede   alla   erogazione
dell'integrazione  entro  il  31 dicembre  1999.  Per l'anno 1999, in
presenza  delle  condizioni  di  cui  al  comma 7 di questo articolo,
l'Agenzia puo' prorogare il termine del 31 ottobre di cui all'art. 2,
comma  1.  Qualora il termine per la conclusione del procedimento sia
sospeso  ai  sensi  del comma 1 di questo articolo, la data entro cui
corrispondere  l'erogazione  e'  prorogata  di  un  periodo pari alla
durata della sospensione.
    7.  Per l'anno 1999, qualora risulti necessario in relazione alle
esigenze  organizzative  dell'Agenzia  e agli adempimenti e procedure
che  saranno fissati dal regolamento provinciale richiamato dal comma
4, l'Agenzia puo' stabilire termini e modata' per il versamento della
contribuzione  di  cui  all'art.  7  della medesima legge regionale e
dall'art.  5  della  legge regionale il 3 del 1993, anche in deroga a
quanto disposto da questo regolamento.
    8.  Le determinazioni assunte dall'Agenzia ai sensi dei commi 6 e
7,   sono   pubblicate   nel   Bollettino   ufficiale  della  Regione
Trentino-Alto  Adige.  L'Agenzia  puo'  stabilire  ulteriori forme di
diffusione e pubblicita' delle predette deliberazioni.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
      Trento, 9 giugno 1999
                               DELLAI
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1999
Registro n. 1, foglio n. 6
    (Omissis).