Art. 9. Disposizioni finali, transitorie e di prima applicazione 1. Nel caso in cui le domande e la documentazione presentate risultino incomplete, l'Agenzia richiede l'integrazione degli elementi mancanti ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 4 e 5 della legge 30 novembre 1992, n. 23, stabilendo un termine per la presentazione degli stessi. 2. La provincia puo' stipulare specifici accordi con i soggetti che assistono l'utenza nella presentazione delle domande per la concessione dei benefici di cui alle leggi regionali richiamate da questo regolamento, al fine di acquisire, anche in forma automatizzata, dati e informazioni in esse contenuti. I medesimi accordi possono prevedere anche l'assunzione in capo alla provincia dei costi derivanti dall'accordo di collaborazione e la messa a disposizione da parte della provincia della strumentazione necessaria. 3. Nel caso in cui sia accertata l'impossibilita' di accedere alle provvidenze per mancanza dei requisiti necessari per l'adesione o per poter beneficiare delle prestazioni, l'Agenzia provvede d'ufficio alla restituzione agli aventi diritto delle somme versate. Sono altresi restituite d'ufficio le somme versate in eccesso rispetto alla misura effettivamente dovuta. 4. E' demandata a successivo regolamento la disciplina di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 4 del 1992 in materia di contribuzione previdenziale, fatte salve le modalita' di versamento stabilite da questo regolamento. In attesa dell'entrata in vigore del predetto regolamento, la contribuzione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 4 del 1992 e' versata nella misura minima prevista dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 6 del 1998. 5. Per le persone che abbiano sottoscritto l'adesione alla contribuzione per gli assegni di natalita' e di cura ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 1998 e che non hanno manifestato l'intenzione di avvalersi della focolta' di estinguere il rapporto previdenziale di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 6 del 1998, il mancato versamento della contribuzione prevista per l'anno 1998 entro i termini fissati si intende quale manifestazione della suddetta intenzione. Rimane fermo per gli interessati l'eventuale obbligo di regolarizzare i versamenti contributivi, se dovuti, fino al 31 dicembre 1997. 6. In sede di prima applicazione di questo regolamento le modalita' di erogazione di cui al comma 2 dell'art. 2 si applicano con riferimento alle domande presentate per il periodo 1o luglio 1999-30 giugno 2000. Per le domande presentate per il periodo 1o luglio 199830 giugno 1999 si provvede alla erogazione dell'integrazione entro il 31 dicembre 1999. Per l'anno 1999, in presenza delle condizioni di cui al comma 7 di questo articolo, l'Agenzia puo' prorogare il termine del 31 ottobre di cui all'art. 2, comma 1. Qualora il termine per la conclusione del procedimento sia sospeso ai sensi del comma 1 di questo articolo, la data entro cui corrispondere l'erogazione e' prorogata di un periodo pari alla durata della sospensione. 7. Per l'anno 1999, qualora risulti necessario in relazione alle esigenze organizzative dell'Agenzia e agli adempimenti e procedure che saranno fissati dal regolamento provinciale richiamato dal comma 4, l'Agenzia puo' stabilire termini e modata' per il versamento della contribuzione di cui all'art. 7 della medesima legge regionale e dall'art. 5 della legge regionale il 3 del 1993, anche in deroga a quanto disposto da questo regolamento. 8. Le determinazioni assunte dall'Agenzia ai sensi dei commi 6 e 7, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. L'Agenzia puo' stabilire ulteriori forme di diffusione e pubblicita' delle predette deliberazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 9 giugno 1999 DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1999 Registro n. 1, foglio n. 6 (Omissis).