(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 44
                         dell'8 agosto 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  L'art.  5  della  legge regionale n. 18 del 21 marzo 1994, e'
cosi' sostituito:
Presentazione delle domande e modalita' di concessione dei contributi
    Le  domande di concessione dei contributi previsti dal precedente
art. 3,  lettere  b)  e  c),  devono  essere  presentate alla Regione
Basilicata  -  Dipartimento  Attivita'  Produttive,  entro il termine
perentorio  di  sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano annuale
nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Basilicata e devono essere
corredate dalla seguente documentazione:
    per le istanze ai sensi dell'art. 3 lettera b):
    perizia delle opere urgenti e necessarie a garantire l'agibilita'
e funzionalita' dell'impianto, redatta dall'Ufficio tecnico comunale;
    deliberazione dell'Ente contenente l'approvazione della perizia e
la  definizione  degli  impegni finanziari a carico con l'indicazione
del relativo capitolo di bilancio;
per le istanze ai sensi dell'art. 3 lettera c):
    copia  autenticata  della  convenzione  stipulata tra il soggetto
richiedente   ed  il  comune  interessato,  diretta  a  garantire  la
finalita' sociale dell'impianto;
    documentazione   contabile   comprovante  l'entita'  delle  spese
sostenute   nell'esercizio   finanziario   precedente   all'anno   di
presentazione della domanda.