Art. 10. Dipartimento emergenza/urgenza e accettazione Il dipartimento di emergenza/urgenza e accettazione (DEA) rappresenta un'aggregazione funzionale di unita' operative, che mantengono la propria autonomia e responsabilita' clinico-assistenziale, ma che riconoscono la propria interdipendenza adottando un comune codice di comportamento assistenziale, al fine di assicurare, in collegamento con le strutture operanti sul territono, una risposta rapida e completa. Le funzioni e le competenze del DEA di 2o livello e 1o livello sono quelle proprie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 ed esplicitate anche nel Piano sanitario regionale vigente e nei suoi eventuali successivi aggiornamenti e modificazioni.