Art. 10.
            Dipartimento emergenza/urgenza e accettazione
    Il   dipartimento   di  emergenza/urgenza  e  accettazione  (DEA)
rappresenta  un'aggregazione  funzionale  di  unita'  operative,  che
mantengono     la     propria     autonomia     e     responsabilita'
clinico-assistenziale,  ma che riconoscono la propria interdipendenza
adottando un comune codice di comportamento assistenziale, al fine di
assicurare,  in collegamento con le strutture operanti sul territono,
una  risposta  rapida e completa. Le funzioni e le competenze del DEA
di  2o  livello e 1o livello sono quelle proprie previste dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica 27 marzo 1992 ed esplicitate anche
nel Piano sanitario regionale vigente e nei suoi eventuali successivi
aggiornamenti e modificazioni.