Art. 11. Pronto soccorso attivo 1. Il pronto soccorso attivo (PSA), ubicato negli ospedali per acuti e, quindi, nella rete dei presidi ospedalieri dedicati all'emergenza, rappresenta il momento di sintesi fra la fase ospedaliera ed extraospedaliera del soccorso, in cui massimizzare le risposte diagnostiche e terapeutiche in occasione di eventi critici. 2. I PSA sono previsti in misura di uno per ogni azienda U.S.L., e nei DEA di 2o e 1o livello. 3. Per incrementare la qualita' delle prestazioni ed in previsione di un maggiore accesso di pazienti PSA, derivante dalla diversificazione di attivita' degli ospedali distrettuali, che essendo privi dei requisiti funzionali e strutturali propri degli ospedali per acuti, potranno fomire unicamente prestazioni di primo soccorso, i presidi sedi di PSA devono garantire necessariamente la guardia attiva in medicina, in chirurgia, in anestesia e rianimazione, in ostetricia e ginecologia. 4. In funzione degli obiettivi da conseguire e della rimodulazione della rete ospedaliera in ordine all'emergenza, prevista dal Piano sanitario regionale, il personale medico ed infermieristico delle unita' operative di PSA deve essere dedicato e munito di competenze specifiche di medicina d'urgenza e pronto soccorso. 5. Il responsabile del PSA deve essere un dirigente medico, con compiti di collegamento fra ospedale, territorio e centrale operativa, in funzione del necessario raccordo fra queste tre componenti del Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza. Nell'ambito del DEA di 2o e 1o livello il suddetto compito di raccordo e' attribuito al capo dei dipartimento. 6. Le funzioni e le competenze del PSA sono quelle proprie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 ed esplicitate nel Piano sanitario regionale con l'implemento della osservazione breve e la possibile funzione di triage in occasione di maxiemergenze ed eventi calamitosi. Inoltre e' da prevedere nel PSA la costituzione di una "emergency room", necessaria alla stabilizzazione del paziente critico. 7. Allo scopo di favorire il rapporto di collaborazione tra medici ospedalieri e i medici della continuita' assistenziale dedicata all'emergenza, questi ultimi devono prestare, a rotazione, quota parte del monte ore lavorativo mensile nei PSA.