Art. 11.
                       Pronto soccorso attivo
    1.  Il  pronto  soccorso attivo (PSA), ubicato negli ospedali per
acuti   e,  quindi,  nella  rete  dei  presidi  ospedalieri  dedicati
all'emergenza,   rappresenta  il  momento  di  sintesi  fra  la  fase
ospedaliera  ed extraospedaliera del soccorso, in cui massimizzare le
risposte diagnostiche e terapeutiche in occasione di eventi critici.
    2.  I PSA sono previsti in misura di uno per ogni azienda U.S.L.,
e nei DEA di 2o e 1o livello.
    3.   Per   incrementare  la  qualita'  delle  prestazioni  ed  in
previsione  di  un maggiore  accesso di pazienti PSA, derivante dalla
diversificazione   di  attivita'  degli  ospedali  distrettuali,  che
essendo  privi  dei  requisiti  funzionali e strutturali propri degli
ospedali  per  acuti, potranno fomire unicamente prestazioni di primo
soccorso,  i  presidi sedi di PSA devono garantire necessariamente la
guardia   attiva   in   medicina,   in   chirurgia,  in  anestesia  e
rianimazione, in ostetricia e ginecologia.
    4.   In   funzione   degli   obiettivi   da  conseguire  e  della
rimodulazione   della   rete  ospedaliera  in  ordine  all'emergenza,
prevista  dal  Piano  sanitario  regionale,  il  personale  medico ed
infermieristico  delle unita' operative di PSA deve essere dedicato e
munito  di  competenze  specifiche  di  medicina  d'urgenza  e pronto
soccorso.
    5.  Il  responsabile del PSA deve essere un dirigente medico, con
compiti   di   collegamento   fra  ospedale,  territorio  e  centrale
operativa,  in  funzione  del  necessario  raccordo  fra  queste  tre
componenti  del  Sistema  sanitario regionale dell'emergenza/urgenza.
Nell'ambito  del  DEA  di  2o  e  1o  livello  il suddetto compito di
raccordo e' attribuito al capo dei dipartimento.
    6.  Le  funzioni  e  le  competenze  del  PSA sono quelle proprie
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 ed
esplicitate  nel  Piano  sanitario  regionale  con l'implemento della
osservazione  breve e la possibile funzione di triage in occasione di
maxiemergenze  ed  eventi calamitosi. Inoltre e' da prevedere nel PSA
la   costituzione   di   una   "emergency   room",   necessaria  alla
stabilizzazione del paziente critico.
    7.  Allo  scopo  di  favorire  il  rapporto di collaborazione tra
medici   ospedalieri  e  i  medici  della  continuita'  assistenziale
dedicata  all'emergenza,  questi ultimi devono prestare, a rotazione,
quota parte del monte ore lavorativo mensile nei PSA.