Art. 12. Punti territoriali di soccorso 1. I punti territoriali di soccorso (PTS) costituiscono i presidi sanitari per l'emergenza/urgenza individuati sull'intero territorio regionale e finalizzati alla prestazione delle prime cure, alla stabilizzazione dei pazienti in fase critica ed al loro trasporto presso l'ospedale individuato dalla CO. 2. I PTS, laddove ricadenti nei comuni sedi di ospedali, vanno preferibilmente collocati all'interno dell'area ospedaliera. Nei comuni non dotati di ospedali essi possono essere utilmente collocati presso le sedi dei distretti sanitari di base. 3. Nell'intento di garantire prestazioni di primo soccorso nel tempo medio di 20 minuti sull'intero territorio regionale, i PTS sono individuati e distinti secondo lo schema riportato come allegato "B" alla presente legge. 4. I PTS, in funzione sull'intero arco delle 24 ore, sono stabilmente presidiati dal personale messo a disposizione, funzionalmente dipendente dalla CO, e sono costantemente collegati con la CO tramite i sistemi di radio e telecomunicazioni. 5 In ordine al tipo di prestazione da assicurare nell'ambito delle emergenze/urgenze, proprio nell'ottica di un criterio di progressivita' delle cure, i PTS sono distinti in: a) punti di 1o livello, assicurati da un autista soccorritore e da un infermiere professionale, adeguatamente formati per l'emergenza/urgenza. Essi costituiscono delle postazioni mobili di soccorso sul territorio; b) punti di 2o livello, disposti sul territorio baricentricamente rispetto ai due punti di 1o livello immediatamente piu' vicini, ed assicurati da un infermiere-autista e da un medico della continuita' assistenziale dedicata all'emergenza, anch'essi adeguatamente formati attraverso programmi mirati. Tali punti rappresentano delle postazioni mobili di soccoso avanzato sul territorio; c) punti di 3o livello, situati presso gli ospedali distrettuali. Essi costituiscono delle postazioni fisse di primo soccorso in ospedali non accreditati al trattamento di pazienti acuti. Sono costantemente presidiati dalle ore 8 alle ore 20 dai medici della struttura e nelle ore residue dai medici della continuita' assistenziale dedicata all'emergenza; d) punti di 4o livello, dislocati presso i PSA, assicurati da un autista-soccorritore, da un infermiere professionale e da un medico della continuita' assistenziale dedicata all'emergenza, anch'essi adeguatamente formati attraverso programmi mirati. Essi costituiscono delle postazioni mobili di soccorso avanzato sul territorio; e) PTS aggiuntivi, di carattere stagionale o episodico, da assicurare con il ricorso a prestazioni lavorative eventualmente straordinarie del personale del Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza. 6. La distribuzione dei PTS sara' soggetta a monitoraggio e verifica da parte di "Basilicata Soccorso", che ridefinira' annualmente il mantenimento o la rimodulazione degli stessi, presentando proposte alla giunta regionale, che adottera' i conseguenti provvedimenti deliberativi di modifica.