Art. 12.
                   Punti territoriali di soccorso
    1. I punti territoriali di soccorso (PTS) costituiscono i presidi
sanitari  per  l'emergenza/urgenza individuati sull'intero territorio
regionale  e  finalizzati  alla  prestazione  delle  prime cure, alla
stabilizzazione  dei  pazienti  in  fase critica ed al loro trasporto
presso l'ospedale individuato dalla CO.
    2.  I  PTS,  laddove ricadenti nei comuni sedi di ospedali, vanno
preferibilmente  collocati  all'interno  dell'area  ospedaliera.  Nei
comuni non dotati di ospedali essi possono essere utilmente collocati
presso le sedi dei distretti sanitari di base.
    3.  Nell'intento  di  garantire prestazioni di primo soccorso nel
tempo medio di 20 minuti sull'intero territorio regionale, i PTS sono
individuati  e distinti secondo lo schema riportato come allegato "B"
alla presente legge.
    4.  I  PTS,  in  funzione  sull'intero  arco  delle  24 ore, sono
stabilmente   presidiati   dal   personale   messo   a  disposizione,
funzionalmente  dipendente  dalla  CO, e sono costantemente collegati
con la CO tramite i sistemi di radio e telecomunicazioni.
    5  In  ordine  al  tipo  di prestazione da assicurare nell'ambito
delle  emergenze/urgenze,  proprio  nell'ottica  di  un  criterio  di
progressivita' delle cure, i PTS sono distinti in:
      a) punti di 1o livello, assicurati da un autista soccorritore e
da   un   infermiere   professionale,   adeguatamente   formati   per
l'emergenza/urgenza.  Essi  costituiscono  delle postazioni mobili di
soccorso sul territorio;
      b) punti    di    2o    livello,    disposti   sul   territorio
baricentricamente  rispetto ai due punti di 1o livello immediatamente
piu'  vicini,  ed  assicurati da un infermiere-autista e da un medico
della  continuita'  assistenziale  dedicata  all'emergenza, anch'essi
adeguatamente   formati   attraverso  programmi  mirati.  Tali  punti
rappresentano   delle  postazioni  mobili  di  soccoso  avanzato  sul
territorio;
      c) punti   di   3o   livello,   situati   presso  gli  ospedali
distrettuali.  Essi  costituiscono  delle  postazioni  fisse di primo
soccorso  in  ospedali  non  accreditati  al  trattamento di pazienti
acuti.  Sono  costantemente  presidiati  dalle  ore 8 alle ore 20 dai
medici   della  struttura  e  nelle  ore  residue  dai  medici  della
continuita' assistenziale dedicata all'emergenza;
      d) punti  di  4o livello, dislocati presso i PSA, assicurati da
un  autista-soccorritore,  da  un  infermiere  professionale  e da un
medico   della   continuita'  assistenziale  dedicata  all'emergenza,
anch'essi  adeguatamente  formati  attraverso  programmi mirati. Essi
costituiscono  delle  postazioni  mobili  di  soccorso  avanzato  sul
territorio;
      e) PTS  aggiuntivi,  di  carattere  stagionale  o episodico, da
assicurare  con  il  ricorso  a  prestazioni lavorative eventualmente
straordinarie   del   personale   del   Sistema  sanitario  regionale
dell'emergenza/urgenza.
    6.  La  distribuzione  dei  PTS  sara'  soggetta a monitoraggio e
verifica   da   parte   di  "Basilicata  Soccorso",  che  ridefinira'
annualmente   il   mantenimento  o  la  rimodulazione  degli  stessi,
presentando   proposte   alla   giunta  regionale,  che  adottera'  i
conseguenti provvedimenti deliberativi di modifica.