Art. 14. Mezzi di soccorso 1. I mezzi di soccorso sono individuati in: a) auto medicalizzate, da affidare ai medici della continuita' assistenziale che hanno frequentato il corso di formazione ai sensi dell'art. 66 decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1996; b) ambulanze di soccorso; c) ambulanze di soccorso avanzato, da dislocare presso i PSA; d) eliambulanze, attrezzate per il volo notturno, con anestesisti-rianimatori e infermieri professionali afferenti all'area dell'emergenza, messi a disposizione dal Servizio sanitario regionale, ubicate presso la base operativa di Potenza e presso la base operativa di Matera; e) mezi operativi per la centrale operativa.