Art. 14.
                          Mezzi di soccorso
    1. I mezzi di soccorso sono individuati in:
      a) auto  medicalizzate, da affidare ai medici della continuita'
assistenziale  che  hanno frequentato il corso di formazione ai sensi
dell'art. 66 decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1996;
      b) ambulanze di soccorso;
      c) ambulanze di soccorso avanzato, da dislocare presso i PSA;
      d) eliambulanze,   attrezzate   per   il   volo  notturno,  con
anestesisti-rianimatori e infermieri professionali afferenti all'area
dell'emergenza,   messi   a   disposizione   dal  Servizio  sanitario
regionale,  ubicate  presso  la base operativa di Potenza e presso la
base operativa di Matera;
      e) mezi operativi per la centrale operativa.