Art. 15. Vigilanza 1. La Regione esercita la vigilanza sull'attivita' di "Basilicata Soccorso" anche mediante l'attivita' ispettiva svolta dalle strutture del dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali, appositamente individuate dal suo dirigente generale. 2. "Basilicata Soccorso" fornisce al dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali, nei tempi e con le modalita' stabilite dallo stesso per il sistema informativo sanitario regionale, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della sua attivita'.