Art. 15.
                              Vigilanza
    1. La Regione esercita la vigilanza sull'attivita' di "Basilicata
Soccorso" anche mediante l'attivita' ispettiva svolta dalle strutture
del   dipartimento   sicurezza   sociale   e   politiche  ambientali,
appositamente individuate dal suo dirigente generale.
    2.  "Basilicata  Soccorso"  fornisce  al  dipartimento  sicurezza
sociale  e  politiche  ambientali,  nei  tempi  e  con  le  modalita'
stabilite   dallo   stesso   per  il  sistema  informativo  sanitario
regionale,  tutte le informazioni necessarie per la valutazione della
sua attivita'.