Art. 16. Personale 1. La dotazione organica di "Basilicata Soccorso" e' definita dallo schema riportato come allegato "C" alla presente legge. 2. Le aziende sanitarie della Regione Basilicata devono fornire, conformemente a quanto stabilito nella convenzione, il cui schema e' riportato come allegato "A" alla presente legge, il personale medico, infermieristico, tecnico ed amministrativo necessario al funzionamento di "Basilicata Soccorso", ad esclusione degli autisti-soccorritori e degli infermieri professionali facenti parte del servizio di cui ai precedente art. 5, comma 2, lettera c), punto 4). 3. Tale personale, funzionalmente dipendente da "Basilicata Soccorso", fa parte della pianta organica delle aziende sanitarie in cui e' inserito. Il trattamento economico e' corrisposto dalle aziende sanitarie di appartenenza che saranno rimborsate dalla Regione. 4. Il personale dei PTS potra' essere reclutato mediante procedure ad evidenza pubblica relative all'affidamento del servizio di personale infermieristico e tecnico, cosi' come previsto dal precedente art. 5, comma 2 lettera c). 5. Le aziende sanitarie della Regione, dopo aver adottato un atto ricognitivo del personale funzionalmente messo a disposizione di "Basilicata Soccorso", provvedono ad implementare e ad adeguare la rispettiva pianta organica, per coprire le carenze di organico determinatesi. 6. Le aziende sanitarie della Regione emanano avviso pubblico riservato al personale di ruolo del Servizio sanitario regionale, finalizzato alla selezione del personale medico, infermieristico, tecnico ed amministrativo da fornire a "Basilicata Soccorso", secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. 7. Le selezioni, effettuate da una commissione di esperti nominata dalla giunta regionale e presieduta dal dirigente di "Basilicata Soccorso", dovranno tendere a ricercare, oltre alle specifiche professionalita' relative ai singoli profili professionali, anche le capacita' attitudinali, considerata la particolarita' dell'impegno richiesto. 8. Ai fini della definizione del giudizio di idoneita' devono essere adeguatamente valutate: a) l'esperienza lavorativa acquisita; b) la disponibilita' ad effettuare orari di servizio non preventivamente pianificati; c) la disponibilita' a prestare servizio sia nella centrale operativa che in elicottero o in ambulanza; d) la disponibilita' ad effettuare turni di pronta disponibilita' in caso di necessita' e di urgenza; e) la disponibilita' a partecipare a stages formativi presso altre strutture sanitarie identificate sul territorio nazionale. 9. Il personale medico, il personale infermieristico e gli autisti soccorritori saranno sottoposti a controlli di qualita', a cadenza annuale, secondo criteri predisposti da "Basilicata Soccorso", per il mantenimento di uno standard di qualita' appropriato alla mansione svolta. 10. In funzione degli obiettivi da perseguire e della particolarita' dell'impegno lavorativo nell'ambito dell'emergenza sanitaria, considerato particolarmente usurante, al personale, appartenente al Servizio sanitario regionale, coinvolto saranno riconosciuti compensi aggiuntivi attraverso progetti-obiettivo, definiti dal dirigente di "Basilicata Soccorso" su parere del comitato tecnico e finanziati dalla Regione.