Art. 16.
                              Personale
    1.  La  dotazione  organica  di "Basilicata Soccorso" e' definita
dallo schema riportato come allegato "C" alla presente legge.
    2.  Le aziende sanitarie della Regione Basilicata devono fornire,
conformemente  a quanto stabilito nella convenzione, il cui schema e'
riportato come allegato "A" alla presente legge, il personale medico,
infermieristico,    tecnico    ed    amministrativo   necessario   al
funzionamento   di   "Basilicata   Soccorso",   ad  esclusione  degli
autisti-soccorritori  e  degli infermieri professionali facenti parte
del  servizio di cui ai precedente art. 5, comma 2, lettera c), punto
4).
    3.  Tale  personale,  funzionalmente  dipendente  da  "Basilicata
Soccorso",  fa parte della pianta organica delle aziende sanitarie in
cui  e'  inserito.  Il  trattamento  economico  e'  corrisposto dalle
aziende  sanitarie  di  appartenenza  che  saranno  rimborsate  dalla
Regione.
    4.   Il  personale  dei  PTS  potra'  essere  reclutato  mediante
procedure  ad evidenza pubblica relative all'affidamento del servizio
di  personale  infermieristico  e  tecnico,  cosi'  come previsto dal
precedente art. 5, comma 2 lettera c).
    5. Le aziende sanitarie della Regione, dopo aver adottato un atto
ricognitivo  del  personale  funzionalmente  messo  a disposizione di
"Basilicata  Soccorso",  provvedono  ad implementare e ad adeguare la
rispettiva  pianta  organica,  per  coprire  le  carenze  di organico
determinatesi.
    6.  Le  aziende  sanitarie  della Regione emanano avviso pubblico
riservato  al  personale  di  ruolo del Servizio sanitario regionale,
finalizzato  alla  selezione  del  personale medico, infermieristico,
tecnico ed amministrativo da fornire a "Basilicata Soccorso", secondo
quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
    7.  Le  selezioni,  effettuate  da  una  commissione  di  esperti
nominata  dalla  giunta  regionale  e  presieduta  dal  dirigente  di
"Basilicata  Soccorso",  dovranno  tendere  a  ricercare,  oltre alle
specifiche    professionalita'    relative    ai    singoli   profili
professionali,   anche  le  capacita'  attitudinali,  considerata  la
particolarita' dell'impegno richiesto.
    8.  Ai  fini  della  definizione del giudizio di idoneita' devono
essere adeguatamente valutate:
      a) l'esperienza lavorativa acquisita;
      b) la  disponibilita'  ad  effettuare  orari  di  servizio  non
preventivamente pianificati;
      c) la  disponibilita'  a  prestare  servizio sia nella centrale
operativa che in elicottero o in ambulanza;
      d) la    disponibilita'   ad   effettuare   turni   di   pronta
disponibilita' in caso di necessita' e di urgenza;
      e) la  disponibilita'  a  partecipare a stages formativi presso
altre strutture sanitarie identificate sul territorio nazionale.
    9.  Il  personale  medico,  il  personale  infermieristico  e gli
autisti  soccorritori  saranno  sottoposti a controlli di qualita', a
cadenza   annuale,   secondo   criteri   predisposti  da  "Basilicata
Soccorso",   per   il   mantenimento  di  uno  standard  di  qualita'
appropriato alla mansione svolta.
    10.   In   funzione   degli   obiettivi  da  perseguire  e  della
particolarita'  dell'impegno  lavorativo  nell'ambito  dell'emergenza
sanitaria,   considerato   particolarmente  usurante,  al  personale,
appartenente  al  Servizio  sanitario  regionale,  coinvolto  saranno
riconosciuti   compensi   aggiuntivi  attraverso  progetti-obiettivo,
definiti  dal  dirigente  di  "Basilicata  Soccorso"  su  parere  del
comitato tecnico e finanziati dalla Regione.